Atto amministrativo sopravvenuto e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 238 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione giudiziaria, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. L’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, riconducibile all’art. 35 c.p.a., ricorre invece quando sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse agito, rendendo ugualmente inutile il giudizio. Il provvedimento amministrativo adottato in esecuzione dell’effetto conformativo della sentenza appellata non integra una cessazione della materia del contendere in capo all’appellato, perché è la sentenza stessa, divenuta definitiva, ad aver soddisfatto il bene della vita. Esso, viceversa, esprime la decisione dell’amministrazione appellante di non coltivare l’impugnazione e determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

Il Capo della Polizia respingeva la proposta di promozione alla qualifica superiore di un vice questore aggiunto, concedendogli la ricompensa dell’encomio solenne per aver diretto un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di un latitante esponente di Cosa Nostra. Il dirigente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.

Il giudice di primo cure accoglieva il ricorso, rilevando la contraddittorietà della decisione rispetto agli esiti dell’istruttoria e l’omessa considerazione della nota favorevole trasmessa dal nuovo Questore. Il Ministero dell’interno proponeva appello. Nelle more, con provvedimento del 15 giugno 2022, il Capo della Polizia concedeva la promozione per merito straordinario alla qualifica di primo dirigente. Su tale base la difesa erariale chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra due esiti processuali diversi. La sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere è espressamente regolata tra le sentenze di merito dall’art. 34, comma 5, c.p.a.; la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce invece una sentenza di rito ex art. 35 c.p.a..

La Corte richiama il criterio distintivo elaborato dalla Consiglio di Stato, sez. V, n. 5031 del 2020. La cessazione della materia del contendere presuppone la realizzazione piena dell’interesse sostanziale, con conseguimento del bene della vita agognato. L’improcedibilità si riscontra quando sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse agito. In entrambi i casi la prosecuzione del giudizio diviene inutile, ma il fondamento dell’esito è differente.

Applicando tale griglia, il Collegio qualifica la richiesta della difesa erariale come sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’appello, e non come cessazione della materia del contendere. L’amministrazione ha aderito al decisum del giudice di primo grado e ha adottato il conseguente provvedimento, affermando di non avere più interesse a contestare la decisione impugnata.

Il Collegio esclude espressamente l’invocabilità della cessazione della materia del contendere in capo all’appellato. È la sentenza appellata, ormai divenuta definitiva, ad aver soddisfatto compiutamente il ricorrente riconoscendogli il bene della vita. Il sopravvenuto provvedimento del Capo della Polizia rappresenta la conseguenza obbligatoria dell’effetto conformativo del decisum giurisdizionale, non la fonte autonoma della soddisfazione.

Preso atto della decisione della parte appellante, in ragione della natura soggettiva del processo amministrativo, il CGA dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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