La revoca dell’autorizzazione integrata ambientale consente solo la prosecuzione di attività avviate (TAR Sardegna n. 239 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 consente all’autorità competente, nelle more del procedimento di VIA postuma, di autorizzare la sola prosecuzione dei lavori o delle attività già in essere, non anche l’avvio di attività nuove. La disposizione ha natura doppiamente eccezionale, perché deroga sia alla propedeuticità della valutazione ambientale rispetto alla realizzazione del progetto, sia al divieto di esercizio nelle more della stessa, e va perciò interpretata restrittivamente. Il criterio letterale è confermato dall’uso della congiunzione disgiuntiva tra “lavori” e “attività”, da riguardarsi autonomamente, e da quello teleologico: il bilanciamento con l’interesse produttivo opera solo su ciò che ha già inciso sull’ambiente. Attività identiche a quelle già svolte in reparti esistenti, ma mai avviate in nuovi reparti, costituiscono nuove attività e non possono essere autorizzate in via interinale.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento industriale tra due Comuni, destinato alla produzione di sistemi d’arma e munizioni. Aveva ottenuto dal Comune un provvedimento unico per la realizzazione di due nuovi reparti, destinati a ospitare attività analoghe a quelle già svolte nei reparti esistenti. Su ricorso di associazioni ambientaliste, il Consiglio di Stato aveva annullato quel titolo e la delibera regionale di verifica di assoggettabilità, per mancanza di VIA preventiva sui nuovi reparti; la revocazione proposta era stata dichiarata inammissibile.

Avviato il procedimento di VIA postuma, la società ha chiesto alla Regione di poter utilizzare i due reparti ai sensi dell’art. 29, comma 3, cod. amb.. La Regione ha dapprima anticipato un esito negativo ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e poi respinto l’istanza, rilevando che i reparti erano realizzati ma del tutto inattivi. Da qui il ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso sul rilievo che il provvedimento si regge su una motivazione autosufficiente: la norma parla di prosecuzione, non di inizio di nuove attività, e nella specie i reparti, pur costruiti, non erano mai stati utilizzati. La Regione aveva letto il dato in modo coerente con il parere ministeriale richiamato, che ammette il consenso interinale solo per lavori o attività già in essere.

La società sosteneva che l’attività da svolgere nei nuovi reparti fosse in continuità con quella dello stabilimento, tanto da potersi considerare prosecuzione dell’esercizio complessivo. Il TAR respinge l’argomento sul piano letterale: la congiunzione disgiuntiva tra lavori e attività impone di valutare separatamente i due concetti, e i lavori di costruzione erano già conclusi mentre l’attività non era mai iniziata.

Il Collegio sottolinea la natura eccezionale dell’istituto e la conseguente interpretazione stretta. Se le attività dei nuovi reparti esigono una valutazione ambientale autonoma rispetto ai titoli già posseduti, esse vanno considerate nuove attività, ancorché della stessa tipologia: proprio il contrario di ciò che la norma consente di autorizzare.

Anche il criterio teleologico conferma la soluzione. Il bilanciamento tra produzione e ambiente presuppone che l’intervento abbia già inciso sul bene protetto; diversamente si riespandono i principi di prevenzione e precauzione. La tutela dell’affidamento del privato può comprimerli solo in presenza di un’attività già intrapresa. Cade pertanto anche la censura sulla pretesa assenza di rischi ambientali, estranea alla ratio della clausola di salvaguardia.

Il rigetto del secondo motivo discende dalla stessa ricostruzione: nessuna lesione dell’affidamento è configurabile quando il diniego applica correttamente una norma di stretta interpretazione. Il Collegio richiama infine il principio per cui, nel provvedimento plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma sorregge l’atto e rende inammissibili le doglianze sulle altre (Cons. Stato Sez. V n. 5473 del 2017; TAR Sardegna n. 683 del 2020). Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *