L’appello si dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (Cons. Stato n. 580 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione, manifestata dall’appellante, determina l’improcedibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza d’interesse. La declaratoria in rito preclude l’esame del merito del gravame. La definizione della controversia in rito giustifica la compensazione delle spese tra le parti. Resta ferma la possibilità per il giudice di accertare che il sopravvenuto difetto di interesse sia effettivo e non elusivo della decisione.
Il Fatto
Il Comune di Capaccio Paestum ha adottato un’ingiunzione di demolizione di opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi, relative a una copertura in pannelli coibentati realizzata sul lastrico solare dell’appartamento di proprietà del ricorrente, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’ingiunzione, deducendo la natura pertinenziale della tettoia e il deficit motivazionale del provvedimento, oltre all’applicabilità della sola sanzione pecuniaria. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 02593/2023. Il proprietario ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di appello, con nota depositata il 15 dicembre 2025, l’appellante ha comunicato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, avendo predisposto un progetto di demolizione delle opere contestate. La Corte ha preso atto della sopravvenienza e ne ha tratto le conseguenze processuali.
Il Collegio ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione non affronta il merito dei motivi di gravame, ma si arresta sul piano dell’interesse a ricorrere, venuto meno per effetto della sopravvenuta iniziativa dell’appellante. La Corte non esamina quindi la questione della natura pertinenziale della tettoia né quella dell’assoggettamento al regime del permesso di costruire in luogo della Dia/Scia, già affrontata dal giudice di prime cure.
Quanto alle spese dell’appello, il Collegio le ha compensate tra le parti. La scelta trova ragionevole giustificazione nel fatto che la causa viene definita in rito, senza soccombenza sostanziale e senza formazione di un giudicato sul rapporto.
La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione, per fatti sopravvenuti imputabili alla parte, preclude l’esame del merito e comporta la declaratoria di improcedibilità, con regolazione delle spese secondo il criterio del giudizio in rito.
Nota della Redazione
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