Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 7218 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento regolatorio, che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia di merito, determina la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Non ricorre la cessazione della materia del contendere, che presuppone un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. L’improcedibilità richiede il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da far venire meno per il ricorrente ogni utilità della decisione. La relativa dichiarazione può fondarsi sulla concorde esplicita manifestazione delle parti appellanti. La compensazione integrale delle spese di lite consegue alla definizione della causa in rito e alle richieste delle parti.
Il Fatto
L’ENAC, con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvava un regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione. Il gestore dell’aeroporto di Torino impugnava dinanzi al TAR Lazio il regolamento e la nota di indirizzo dell’Ente, deducendo plurimi vizi di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, tra cui la lesione della libera iniziativa economica e delle regole di concorrenza, la qualificazione dei depositi come beni demaniali e l’illegittimo aggravamento degli obblighi del gestore. Interveniva ad adiuvandum l’associazione rappresentativa delle società di gestione aeroportuale.
Il TAR Lazio accoglieva il ricorso nei limiti della motivazione, ravvisando la violazione dell’obbligo motivazionale e il difetto di istruttoria, per non avere l’ENAC esplicitato le ragioni dei presupposti previsti dall’art. 9 del d.lgs. n. 18 del 1999 e per non avere acquisito le osservazioni del comitato degli utenti. L’ENAC proponeva appello, contestando in radice il presupposto della decisione e sostenendo che il potere esercitato si fondasse sull’art. 705 cod. nav. e sul principio di gestione totale dell’aeroporto. Il gestore spiegava appello incidentale, riproponendo le doglianze assorbite.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio l’ENAC pubblicava un nuovo regolamento in materia di depositi carburante avio negli aeroporti affidati in concessione. Su tale sopravvenienza le parti appellanti depositavano una dichiarazione congiunta, con cui l’Ente dichiarava di non avere più interesse a coltivare l’appello principale e il gestore di non avere più interesse alla decisione dell’appello incidentale, formulando richiesta di compensazione delle spese.
Il Collegio prende atto della dichiarazione congiunta e dichiara l’improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione chiarisce espressamente che non è cessata la materia del contendere, non ravvisandosi l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio: l’appellante principale ha comunicato che un fatto sopravvenuto ha fatto venire meno l’interesse alla decisione.
La Corte richiama il proprio orientamento sulla distinzione tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, come affermato da Cons. Stato n. 1227 del 2020, n. 8615 del 2019 e n. 3378 del 2019; è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, secondo Cons. Stato n. 1332 del 2016.
L’improcedibilità per carenza di interesse presuppone invece il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno l’utilità della pronuncia del giudice, come ricostruito da Cons. Stato n. 5492 del 2009 e n. 5355 del 2007. Tale evenienza si è concretamente verificata nella fattispecie, per espressa dichiarazione delle parti appellanti.
La causa è quindi definita in rito con la dichiarazione di improcedibilità dell’appello principale e di quello incidentale. Le spese di lite sono compensate integralmente, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle richieste delle parti.
Nota della Redazione
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