Quesiti concorsuali a risposta multipla e limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 6967 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La predisposizione dei quesiti a risposta multipla e l’individuazione della risposta ritenuta corretta costituiscono espressione della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione esaminatrice. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto alla verifica di errori manifesti, travisamenti dei presupposti di fatto, manifesta illogicità o incongruenza oggettivamente rilevabile, restando preclusa la sostituzione del giudizio tecnico con quello del giudice. Nelle prove aventi ad oggetto disposizioni normative la risposta esatta è quella conforme al dato testuale della norma, senza che assumano rilievo ricostruzioni interpretative alternative o formulazioni solo parzialmente coincidenti. Nei test situazionali, destinati a valutare le competenze trasversali, non esiste una risposta astrattamente sbagliata ma una risposta più o meno adeguata al contesto, con margine di apprezzamento ampio e sindacabile nei soli casi di arbitrarietà o irragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio gli atti di una procedura concorsuale nella parte in cui era stato dichiarato non idoneo alla prova scritta, avendo conseguito il punteggio di 20,50/30 a fronte della soglia minima di idoneità di 21/30 prevista dal bando.

La contestazione riguardava l’erroneità e l’ambiguità di alcuni quesiti a risposta multipla: un quesito logico-deduttivo, cinque quesiti giuridici su regolamenti dell’Unione europea e due quesiti situazionali. Il TAR, con sentenza breve, ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni e, nel merito, ha rigettato tutte le censure. Il candidato ha proposto appello, dolendosi della mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di prove a risposta multipla.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui la scelta dei quesiti e della risposta esatta appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione, fondata sulle competenze specialistiche degli esperti incaricati. Il controllo giurisdizionale resta limitato agli errori manifesti e alle incongruenze oggettivamente rilevabili, secondo il parametro indicato da Cons. Stato, sez. VI, n. 2296 e n. 2302 del 2022.

Sul quesito logico-deduttivo, l’appellante sosteneva che il “millepiedi”, qualificato come insetto nel linguaggio comune, costituisse risposta plausibile. La Corte esclude l’ambiguità: le prove concorsuali esigono un criterio di precisione scientifica, e il millepiedi appartiene ai miriapodi, non agli insetti. L’uso atecnico del vocabolo non dimostra l’esistenza di due risposte scientificamente corrette né integra un vizio sindacabile.

Quanto ai quesiti giuridici, il Consiglio di Stato ribadisce che, nelle prove a risposta multipla su materie giuridiche, la risposta esatta è quella conforme al diritto positivo vigente, senza rilievo per interpretazioni alternative. La mancata indicazione del singolo articolo del regolamento non genera ambiguità, perché è rimesso alla preparazione del candidato individuare la disposizione pertinente; l’assunto contrario ridurrebbe il quiz a un esercizio di consultazione, vanificando la funzione selettiva della prova. Le risposte ritenute corrette dalla Commissione coincidono con il dato testuale degli artt. 13 del regolamento (UE) n. 2021/1058, 2 del regolamento (UE) n. 2021/1056 e 4 del regolamento (UE) n. 2021/1057, mentre le alternative prescelte dal candidato introducono elementi estranei alle norme richiamate.

Per i test situazionali la Corte richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 5242 del 2024: non esiste una risposta astrattamente sbagliata, ma una risposta più o meno adeguata alla situazione descritta. I limiti del sindacato sono particolarmente rigorosi, come precisato da Cons. Stato, sez. VII, n. 9487 del 2023 e n. 3259 del 2023, nonché da una recente pronuncia della stessa Sezione su fattispecie sovrapponibile (Cons. Stato, sez. IV, n. 5260 del 2026). Nel caso concreto i quesiti individuano in termini chiari le criticità e le opzioni risultano adeguatamente differenziate, senza profili di manifesta arbitrarietà.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *