Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 7214 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata congiuntamente dalle parti appellanti in ragione di una sopravvenienza che ha reso inutile la pronuncia, determina l’improcedibilità dell’appello, principale e incidentale. La cessazione della materia del contendere presuppone invece un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcun residuo di utilità alla pronuncia di merito. In difetto di tale integrale soddisfazione, e a fronte della sola dichiarazione delle parti di non avere più interesse, la causa si definisce in rito. Le spese possono essere integralmente compensate in ragione delle ragioni della decisione e delle richieste delle parti.
Il Fatto
L’ENAC, con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvava un regolamento recante disposizioni sulla costruzione, l’acquisto e la gestione dei depositi carburante avio negli aeroporti aperti al traffico commerciale affidati in concessione. La società di gestione dell’aeroporto di Bologna impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per la riconduzione esclusiva della proprietà e della gestione dei depositi in capo ai gestori aeroportuali. Interveniva l’associazione di categoria dei gestori aeroportuali.
Il TAR Lazio, Sezione Terza, n. 2552/2024, accoglieva il ricorso nei limiti di motivazione, ravvisando la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 18/1999 quanto ai presupposti del potere di centralizzazione, oltre al difetto di motivazione e di istruttoria e al vizio procedimentale per omessa consultazione del comitato degli utenti. L’ENAC proponeva appello principale; la società spiegava appello incidentale, riproponendo i motivi assorbiti. In pendenza del giudizio, l’ENAC pubblicava un nuovo regolamento e dichiarava con l’appellante incidentale la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione congiunta delle parti appellanti e dichiara l’improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuto difetto di interesse. La qualificazione è costruita con precisione: non ricorre una cessazione della materia del contendere, perché non si ravvisa l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, ma solo una sopravvenienza che ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo poggia su una distinzione consolidata. La cessazione della materia del contendere opera quando si determini una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato n. 1227 del 2020; Cons. Stato n. 8615 del 2019; Cons. Stato n. 3378 del 2019). È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato n. 1332 del 2016).
L’improcedibilità per carenza di interesse presuppone invece il verificarsi di una situazione, di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato n. 5492 del 2009; Cons. Stato n. 5355 del 2007).
Nel caso concreto tale situazione si è concretamente verificata, per espressa dichiarazione delle parti appellanti: la pubblicazione del nuovo regolamento ha determinato il venir meno dell’interesse a coltivare l’appello principale e quello incidentale. La causa è pertanto definita in rito, con dichiarazione di improcedibilità di entrambi i gravami.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente tra le parti, tenuto conto delle ragioni della decisione e delle richieste formulate. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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