Ricorso inammissibile contro delibera ARERA sui costi delle unità essenziali gas (TAR Lombardia n. 1197 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento a competenze multilivello delineato dall’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012, la delibera con cui ARERA riconosce il corrispettivo di reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema gas è l’atto finale di una catena provvedimentale che trova il proprio criterio nel decreto ministeriale e nell’avviso di Terna. Ove tali atti a monte non siano stati impugnati, il ricorrente che contesti il solo criterio del pro rata temporis non può trarre alcun vantaggio dall’annullamento dell’atto finale, essendo divenuto inoppugnabile il presupposto normativo della delibera. Il ricorso è pertanto inammissibile per carenza di interesse. La declaratoria si propaga ai motivi aggiunti che deducano esclusivamente vizi di invalidità derivata.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’Autorità, la delibera n. 92/2015/R/eel con cui ARERA ha disciplinato le modalità di calcolo del corrispettivo riconosciuto ai titolari degli impianti chiamati a garantire la disponibilità di unità essenziali per la sicurezza del sistema gas. Il criterio adottato prevede l’individuazione della quota di competenza del periodo di riferimento applicando il pro rata temporis agli importi annui.

La società aveva offerto la disponibilità dei propri impianti per l’anno termico 2012/2013. Con successive delibere del 2023 l’Autorità ha quantificato i conguagli e i saldi, anche negativi, rispetto agli acconti già erogati. Avverso tali delibere la società ha proposto motivi aggiunti, estendendo le censure già formulate contro la delibera del 2015, sostenendo in particolare che l’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012 imporrebbe il riconoscimento integrale dei costi fissi e che il criterio proporzionale contrasterebbe con il parametro analogico delle unità essenziali del sistema elettrico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura, incentrata sulla mancata impugnazione del decreto ministeriale. Il fulcro dell’impostazione della ricorrente è la pretesa illegittimità del riconoscimento dei costi fissi per il solo periodo di disponibilità, in asserita violazione dell’art. 38-bis del D.L. n. 83/2012.

Il Tribunale rileva che il decreto ministeriale adottato in attuazione del comma 1 della norma stabilisce espressamente che il corrispettivo richiesto per la remunerazione del costo fisso è da corrispondere per la sola disponibilità dell’impianto garantita dal 1° gennaio al 31 luglio 2013. Analoga previsione contiene l’avviso di Terna, che richiede l’indicazione del corrispettivo in Euro/MW per il medesimo periodo. Coerente risulta anche la clausola contrattuale stipulata con Terna, che richiama la determinazione del corrispettivo in proporzione ai mesi di disponibilità secondo i criteri del parere dell’Autorità.

Né il decreto ministeriale né l’avviso di Terna risultano impugnati, né tempestivamente né in quel giudizio. La società, peraltro, aveva dichiarato di conoscere e accettare integralmente le condizioni dell’avviso, ed era stata inclusa nella lista trasmessa da Terna. Il Collegio qualifica l’art. 38-bis come fonte di un procedimento articolato, ripartito tra Ministero, ARERA e Terna in segmenti tra loro interconnessi e coordinati: la delibera impugnata è l’ultimo atto della catena ed è pienamente coerente con gli atti a monte, cui compete il disegno della disciplina.

Su un piano ulteriore, il Tribunale osserva che a fronte del chiaro disposto del decreto ministeriale, richiamato nelle premesse della stessa delibera, ARERA non avrebbe potuto adottare un criterio diverso dal riconoscimento proporzionale al periodo di disponibilità legislativamente previsto. Ne deriva che dall’annullamento della delibera la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio, essendo divenuto inoppugnabile il decreto che ne costituisce il presupposto normativo.

Il ricorso introduttivo è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La declaratoria si propaga al ricorso per motivi aggiunti, con cui sono stati dedotti vizi di invalidità derivata. La novità e complessità delle questioni giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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