Impianti di telefonia e vincoli urbanistici specifici: l’annullamento d’ufficio è legittimo (TAR Lombardia n. 310 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 207 del 2021, equipara le infrastrutture per impianti radiotelefonici alle opere di urbanizzazione primaria e le rende compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Tale principio non opera, però, rispetto ai vincoli urbanistici impressi su specifiche aree, che assegnano alle stesse una puntuale funzione per soddisfare un interesse pubblico determinato. L’infrastruttura non può quindi essere insediata su area vincolata quando ciò renda impossibile l’assolvimento della funzione assegnata. L’interesse pubblico sotteso al vincolo prevale su quello alla capillare diffusione della rete, perseguibile collocando l’impianto in area attigua. In tale ipotesi l’Amministrazione può annullare d’ufficio l’autorizzazione, e l’onere di esplicitare le superiori ragioni di interesse pubblico è soddisfatto in re ipsa quando il richiedente ha reso dichiarazioni non veritiere su un elemento decisivo.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 18 dicembre 2020 al Comune e ad ARPA Lombardia istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003, per installare una stazione radio base di telefonia mobile su un terreno individuato catastalmente.

Con provvedimento del 26 aprile 2022 il Comune annulla d’ufficio l’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso. Rileva che l’area, in base ai titoli edilizi e all’autorizzazione commerciale rilasciati per un immobile vicino, è destinata a verde per il rispetto del parametro minimo di superfici drenanti e a parcheggio pertinenziale di un pubblico esercizio. La società impugna l’atto, dolendosi del difetto di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico e dell’erronea applicazione della normativa sulle infrastrutture di comunicazione. In sede cautelare la Sezione accoglie l’istanza con ordinanza n. 929 dell’1 agosto 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rivedendo la posizione assunta in sede cautelare, ritiene infondate le censure. Quanto al secondo motivo, la ricorrente sostiene che, per effetto dell’art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, le infrastrutture radiotelefoniche sarebbero collocabili in qualsiasi zona a prescindere dalla destinazione impressa all’area.

Il Tribunale distingue la destinazione urbanistica della zona omogenea dal vincolo urbanistico su specifica area. La prima, per la sua vastità, non è compromessa dall’insediamento di singole infrastrutture. Il secondo, invece, imprime all’area una funzione puntuale: si pensi ai vincoli espropriativi, dove l’impianto può rendere impossibile la realizzazione dell’opera pubblica programmata. Ammettere l’insediamento in questi casi sacrificherebbe l’interesse pubblico sotteso al vincolo.

Nella categoria dei vincoli rientrano quelli impressi tramite convenzioni o atti unilaterali d’obbligo, che assoggettano specifiche aree a specifiche funzioni per rendere sopportabile il carico urbanistico. Ne sono esempio i vincoli a parcheggio funzionali all’insediamento di pubblici esercizi. L’Amministrazione ha dimostrato, con la documentazione prodotta, che l’area è destinata a verde per il parametro di permeabilità di cui all’art. 3.2.3 del Regolamento Locale d’Igiene e a parcheggio per la quota standard del Regolamento commerciale, pari al 50 per cento della superficie dell’esercizio.

La planimetria prodotta dalla ricorrente contrasta con quella allegata ai titoli edilizi e commerciali, cui occorre attenersi. L’opera non può quindi essere insediata su quell’area senza compromettere l’interesse pubblico. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il principio per cui l’interesse pubblico all’autotutela sussiste in re ipsa quando il richiedente abbia reso dichiarazioni non veritiere che abbiano ingenerato un errore decisivo (Cons. Stato, sez. VI, n. 8920 del 2019; TAR Campania Salerno, sez. II, n. 217 del 2019; TAR Toscana, sez. III, n. 825 del 2015). Il principio, applicato in materia di titoli edilizi, vale anche qui, poiché l’autorizzazione all’installazione comprende quella edilizia (Cons. Stato, sez. VI, n. 10228 del 2022; n. 3019 del 2021).

Nel progetto allegato all’istanza la ricorrente ha dichiarato che l’opera sarebbe stata realizzata in area non interessata da vincoli: affermazione non veritiera su un elemento decisivo ai fini del rilascio. La mancata esplicitazione delle superiori ragioni di interesse pubblico non è pertanto decisiva. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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