Onere del privato di provare epoca e consistenza del manufatto abusivo (C.G.A.R.S. n. 896 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul privato, e non sull’amministrazione, l’onere della prova della data di realizzazione e della consistenza originaria dell’immobile abusivo, poiché solo l’interessato può fornire elementi idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto. Le dichiarazioni sostitutive, in difetto di un qualche elemento di fatto oggettivamente riscontrabile, vedono dequotata la propria valenza probatoria e non impongono all’amministrazione una motivazione più articolata. Il silenzio della controparte non costituisce non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. quando la stessa non si sia costituita. Il diniego di sanatoria che dia atto della mancata produzione aerofotogrammetrica è, pertanto, adeguatamente motivato.

Il Fatto

L’appellante aveva chiesto al Comune la concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per un fabbricato costruito in aderenza a un immobile già oggetto di condono, oltre che per un piccolo manufatto adibito a ricovero di animali. L’amministrazione, dopo un’articolata interlocuzione procedimentale e svariate sospensioni richieste dall’istante per produrre aerofotogrammetrie, respingeva l’istanza e ordinava la demolizione delle opere ritenute realizzate in assenza di titolo.

Il TAR Sicilia, Sez. II, respingeva il ricorso. Il Comune non si costituiva in primo grado e neppure in appello. La parte soccombente impugnava la sentenza, riproponendo le censure già dedotte in prime cure.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’istanza di rinvio depositata dal difensore, che aveva rappresentato la rinuncia al mandato per sopravvenuta incompatibilità con il nuovo status di dirigente di un servizio legale pubblico. L’istanza è respinta: il rinvio della trattazione è ammesso, a norma del comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a. introdotto dal d.l. n. 80/2021, solo per casi eccezionali da riportare nel verbale, integrati da gravi ragioni incidenti sul diritto di difesa. La rinuncia al mandato per scelta organizzativa del difensore non integra l’eccezionalità richiesta, anche perché la parte ha potuto provvedere alla sostituzione e il difensore ha comunque svolto le proprie funzioni fino all’udienza.

Né si configura alcuna interruzione del processo: non risulta cancellazione volontaria o forzosa dall’albo. La giurisprudenza del Consiglio, richiamata con le decisioni C.G.A.R.S. n. 1118 del 2022, n. 70 del 2023 e n. 567 del 2023, estende le cause interruttive alla cancellazione volontaria dall’albo, ma non ricomprende eventi attinenti a scelte organizzative del difensore, che non lo esonerano dal proseguire l’attività fino alla sostituzione.

Nel merito, i due motivi — illogicità della sentenza nell’esonerare l’amministrazione dall’onere probatorio e insufficienza della motivazione — sono scrutinati congiuntamente. Il Collegio ribadisce il costante orientamento secondo cui grava sul privato l’onere di provare l’epoca di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10864 del 2023. Le affermazioni di parte non contraddette acquistano valore probatorio solo in presenza di costituzione della controparte: lo esclude espressamente l’art. 64, comma 2, c.p.a., che impone di fondare la decisione sulle prove proposte e sui fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.

Applicando tali principi, l’appellante — pur sollecitata da un preavviso di diniego e nonostante le ripetute sospensioni richieste — non ha mai depositato le aerofotogrammetrie attestanti l’epoca risalente del manufatto. In assenza di riscontri oggettivi, la valenza probatoria delle dichiarazioni sostitutive è dequotata e la loro mancata valorizzazione non determina la dedotta carenza di motivazione, avendo l’amministrazione dato atto della mancata produzione documentale. L’appello è quindi respinto, con nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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