Benefici stipendiali ex art 1801 esclusi per dipendente civile già militare (TAR Puglia n. 191 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ascritta alla tabella A non attribuisce al dipendente civile, già appartenente ai ruoli militari, i benefici stipendiali previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010. L’art. 70 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, esclude in radice, a decorrere dal 1° gennaio 2009, qualsiasi trattamento economico aggiuntivo per i dipendenti pubblici civili, fermo restando il diritto all’equo indennizzo. Il beneficio resta riservato al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Irrilevante è la circostanza che il provvedimento di riconoscimento sia adottato dopo il transito nei ruoli civili, poiché il requisito di appartenenza al personale militare va valutato al momento in cui il beneficio dovrebbe essere attribuito. La questione, vertendo in tema di atti paritetici e di diritti soggettivi, prescinde dal richiamo esplicito della norma ostativa nella motivazione del diniego.

Il Fatto

La ricorrente, ex Sottufficiale della Marina Militare, aveva chiesto in costanza di servizio il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità. La Commissione Medica Ospedaliera ascriveva le affezioni, per cumulo, alla tabella A – 7ª categoria. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio riconosceva il nesso eziologico per una sola patologia; il Ministero recepiva il parere con decreto del 1° giugno 2017, liquidando l’equo indennizzo in ragione dell’ascrizione a tabella A VIII categoria.

Nelle more, la ricorrente era stata congedata per inidoneità al servizio militare e trasferita nei ruoli civili del Ministero della Difesa dal 16 luglio 2012. Con domanda dell’8 agosto 2018 chiedeva i benefici economici degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010. Il Ministero negava, rilevando che il decreto di riconoscimento era successivo al transito nei ruoli civili. Da qui il ricorso per annullamento e per accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento economico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama integralmente i principi della propria sentenza n. 1593/2022 e respinge l’assunto della ricorrente secondo cui gli effetti del riconoscimento retroagirebbero alla data della domanda presentata in costanza di servizio militare.

La questione dirimente è risolta sul piano sostanziale. L’art. 70 del D.L. n. 112/2008, applicabile ratione temporis, esclude in radice per i dipendenti civili, anche se ex militari, l’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo connesso a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Resta fermo il solo diritto all’equo indennizzo. L’art. 1801 cod. ordinamento militare e i relativi benefici restano applicabili esclusivamente al personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

Il Collegio prende atto della sentenza n. 13 del 9 febbraio 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale in parte qua dell’art. 1801 del D. Lgs. n. 66/2010, ma la considera in disparte rispetto alla ratio decidendi, incentrata sulla norma ostativa del 2008.

Poiché la ricorrente è divenuta dipendente civile dal 16 luglio 2012, non può ottenere i benefici richiesti. La questione verte in tema di atti paritetici e di diritti soggettivi: diventa perciò irrilevante che l’Amministrazione non abbia richiamato espressamente la norma ostativa nella motivazione del diniego.

Il ricorso è respinto sia quanto alla domanda di annullamento della nota ministeriale del 7 gennaio 2019, sia quanto alla domanda di accertamento. Le spese di lite sono integralmente compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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