Cessata la materia del contendere, ricorso pensionistico improcedibile per carenza di interesse (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 134 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contenzioso pensionistico, quando l’ente previdenziale provvede al ricalcolo del trattamento e al pagamento degli arretrati nel corso del giudizio, l’interesse ad agire del ricorrente viene meno e il ricorso va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il datore di lavoro pubblico mantiene la propria legittimazione passiva, quale ente cointeressato alla procedura di adeguamento del trattamento pensionistico, anche quando il ricalcolo sia materialmente eseguito dall’INPS. La novità del principio enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Comune di Napoli e cessato dal servizio il 28.02.2018, ha adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione degli artt. 62 e 65 del CCNL del 21 maggio 2018, relativo al periodo 01.01.2016–31.12.2018. La cessazione dal servizio è anteriore all’entrata in vigore del contratto collettivo invocato.
Si sono costituiti sia il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo la natura ordinatoria del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 del CCNL, sia l’INPS, che ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per aver già eseguito il ricalcolo e accreditato gli arretrati sul cedolino di dicembre 2023. Il giudizio è passato in decisione con lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune. La doglianza è respinta: il Comune va considerato ente cointeressato alla procedura di adeguamento, quale datore di lavoro del pensionato.
A sostegno della conclusione, la sentenza richiama la circolare n. 26 del 13 febbraio 2019, che attribuisce anche alla struttura territoriale competente la riliquidazione della pensione a qualsiasi titolo. La stessa circolare prevede che gli enti datori di lavoro, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione, debbano prendere in carico la posizione assicurativa e inserire un nuovo “ultimo miglio”, dando puntuale comunicazione all’Istituto. Ne deriva che correttamente il Comune è stato evocato in giudizio.
Superata l’eccezione preliminare, la Corte esamina il merito e rileva che l’ente previdenziale ha dedotto e comprovato di aver provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto. È così venuto meno, in capo al ricorrente, l’interesse ad agire.
Poiché risulta cessata la materia del contendere, il ricorso va dichiarato improcedibile. In considerazione della novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021, il giudice dispone la compensazione delle spese del giudizio. Il dispositivo conferma l’improcedibilità del ricorso e la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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