Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 965 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso nel merito determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Anche in caso di improcedibilità, il giudice amministrativo non può esimersi dal liquidare le spese di giudizio. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., applicabile in forza del rinvio esterno di cui all’art. 34 d.lgs. n. 104/2010, la liquidazione segue il criterio della soccombenza virtuale, cioè l’esito che il processo avrebbe avuto ove la declaratoria non fosse intervenuta. Tale esito va apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.

Il Fatto

La ricorrente, esercente attività di impresa su area demaniale marittima, ha impugnato la determinazione con cui il dirigente comunale ha disapplicato le disposizioni dell’art. 1, commi 682-684, legge n. 145/2018, riconoscendo alla propria concessione una proroga tecnica di un anno anziché quella fino al 2033. Con successivi motivi aggiunti ha contestato la deliberazione di Giunta che aveva esteso anche alle concessioni non turistico-ricreative la proroga al 31.12.2023, nonché il diniego opposto alla richiesta di rinnovo della concessione.

Nel corso del giudizio il Tribunale ha accolto la tutela cautelare, ritenendo non sprovvisti di fumus boni iuris i motivi aggiunti, e ha poi ordinato all’Amministrazione di avviare il procedimento di cui all’art. 37 cod. nav. In vista dell’udienza di merito le parti hanno chiesto un rinvio per una possibile definizione bonaria. La ricorrente ha poi depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dalla ricorrente e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.

La questione centrale riguarda le spese. Il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 34 d.lgs. n. 104/2010, il giudice non può sottrarsi alla loro liquidazione nemmeno quando il ricorso diventi improcedibile. Il criterio applicabile è quello della soccombenza virtuale: occorre cioè valutare quale sarebbe stato l’esito del processo in assenza della declaratoria, attraverso una sommaria delibazione del merito.

Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 7946/2024 e TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 1776/2024, che hanno affermato l’applicabilità del criterio anche nel processo amministrativo.

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che la concessione scaduta non aveva finalità turistico-ricreativa, categoria alla quale si applicano i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria in materia di direttiva 2006/123/CE. Essa riguardava invece lo svolgimento di attività di impresa. Per questa ragione, come già indicato in sede cautelare, sarebbe stata applicabile direttamente la procedura di cui all’art. 37 cod. nav.

Sussistono dunque profili di fondatezza del gravame, e le spese sono poste a carico del Comune resistente. Il Tribunale liquida l’importo in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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