Ottemperanza al giudicato e poteri cognitivi limitati del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 560 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, esercita poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del titolo azionato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato né una sua integrazione. Ne consegue che, ove il titolo ingiunga il pagamento degli interessi secondo il saggio ivi indicato, il giudice dell’ottemperanza è tenuto ad assicurarne il pagamento, non potendosi aprire parentesi di cognizione. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando il capitale sia già stato corrisposto e la relativa condanna risulti iniqua. L’adempimento parziale intervenuto solo dopo la notifica del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo l’Tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune al pagamento, in favore della creditrice, di una somma di denaro, degli interessi legali come da domanda e delle spese di ingiunzione. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo.
La creditrice ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme del titolo e che fosse altresì disposta la penalità di mora per il ritardo. Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità per avvenuto pagamento di capitale e spese e contestando la debenza degli interessi, invocando il principio di buona fede in combinazione con l’art. 91 d.l. n. 18 del 2020 e la crisi delle finanze comunali legata alla sospensione della riscossione tributaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione è obbligata ad adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sul giudicato e che è pacifico il pagamento del solo capitale e delle spese di procedimento, non anche degli interessi.
Ha poi richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, i poteri cognitori sono limitati alla mera esecuzione del titolo, senza possibilità di interpretazione o integrazione del giudicato (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196). Su questa base il Tribunale ha escluso ogni valutazione nel merito della pretesa e ha ritenuto di dover assicurare il pagamento degli interessi così come ingiunti dal Tribunale di Catanzaro.
Quanto alla misura, il Collegio ha osservato che nel ricorso per decreto ingiuntivo la creditrice aveva domandato gli interessi al saggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo, ex art. 1284, comma 4, cod. civ.: a quel saggio gli interessi vanno quindi calcolati. Non è stata invece accolta l’eccezione del Comune sulla buona fede, che avrebbe richiesto una valutazione estranea al perimetro dell’ottemperanza.
La domanda di penalità di mora è stata respinta: essendo intervenuto il pagamento del capitale, la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. sarebbe risultata iniqua. Il ricorso è stato pertanto accolto in parte, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per la parte già eseguita.
Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione sessanta giorni dalla notificazione per l’integrale esecuzione del giudicato mediante corresponsione degli interessi, nominando Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, per il caso di inerzia. Le spese, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico del Comune, che ha adempiuto solo parzialmente dopo la notifica del ricorso.
Nota della Redazione
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