Informativa antimafia, legami parentali e condanna per reato spia giustificano l’interdittiva (TAR Campania n. 1783 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informativa interdittiva antimafia, il pericolo di infiltrazione si accerta con un giudizio induttivo di tipo probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e sul criterio del più probabile che non, non richiedendosi la certezza propria dell’accertamento penale. Ai fini interdittivi rilevano i rapporti di parentela con soggetti organici o contigui a contesti mafiosi, ove per natura e intensità lascino ritenere che le decisioni sull’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. L’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 impone di estendere gli accertamenti ai soggetti che possono determinare le scelte dell’impresa, compresi i familiari. La condanna per uno dei reati di cui all’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 integra di per sé una spia del rischio infiltrativo, e la risalenza nel tempo dei fatti non esclude l’attualità del pericolo quando essi compongano un quadro indiziario complessivo. Il quadro continuativo di legami con la criminalità esclude il presupposto dell’agevolazione occasionale e l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore agricolo ha impugnato, con ricorso al TAR Campania, l’informativa interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta, unitamente agli atti connessi e presupposti. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un’istanza di riesame, con cui l’Amministrazione aveva confermato la persistenza delle situazioni di tentativo di infiltrazione mafiosa.
Il ricorrente ha contestato la sufficienza del quadro indiziario, sostenendo che il pericolo fosse fondato solo sui vincoli parentali con il padre, detenuto da anni in regime di art. 41 bis della l. n. 354 del 1975, e quindi incapace di influire sull’impresa. Ha inoltre dedotto la risalenza della propria condanna per incendio aggravato, risalente alla minore età, la mancanza di attualità degli indizi e l’omessa applicazione delle misure collaborative. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si sono costituiti resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti volti a censurare il compendio motivazionale dell’interdittiva. Ha richiamato la tipizzazione giurisprudenziale degli elementi indiziari valorizzabili dal Prefetto: vicende anomale nella struttura dell’impresa, rapporti di parentela connotati da regia clanica, contatti con esponenti di un clan, misure di prevenzione e sentenze penali, comprese quelle di proscioglimento da cui emergano fatti sintomatici di contaminazione mafiosa.
Il giudizio sul pericolo infiltrativo segue un ragionamento induttivo e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non. Su questa base il Collegio ha ritenuto il quadro indiziario grave e robusto.
La Prefettura ha valorizzato molteplici elementi: la condanna del titolare per incendio aggravato ai sensi dell’art. 7 l. n. 203/1990, reato rientrante nel catalogo dei reati spia di cui agli artt. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.; i legami familiari con il padre e il fratello, esponenti di spicco di un clan; la forma dell’impresa individuale, priva di schermo organizzativo; i tre precedenti provvedimenti interdittivi; il sequestro di € 121.000,00 in contanti ai sensi dell’art. 12-sexies l. n. 306/1992.
Il Collegio ha escluso la rilevanza dell’assenza di rapporto con il padre detenuto, richiamando il principio per cui anche dallo stato di detenzione è possibile impartire ordini e gestire gli affari del clan. Ha poi affermato che la risalenza nel tempo della condanna non vale, da sola, a escludere l’attualità del pericolo, occorrendo fatti nuovi positivi e il loro consolidamento per far virare l’impresa fuori dal cono d’ombra della mafiosità. Anche l’esito assolutorio di un procedimento penale non esclude la rilevanza dei fatti compatibili con un giudizio di permeabilità mafiosa. Quanto alle misure di prevenzione collaborativa, il carattere continuativo del legame con le consorterie criminali esclude il presupposto dell’agevolazione occasionale. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di € 2.000,00.
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Nota della Redazione
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