Improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 5025 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse quando l’Amministrazione, in corso di causa, abbia soddisfatto la pretesa azionata, eseguendo la statuizione giurisdizionale di cui si lamentava l’inosservanza. L’intervenuto adempimento non elide, tuttavia, la regola della soccombenza virtuale: ove il pagamento delle spese di lite liquidate con la sentenza ottemperanda sia avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio di ottemperanza restano a carico dell’Amministrazione resistente, unitamente alla restituzione del contributo unificato.
Il Fatto
Con sentenza n. 667/2025, la Quarta Sezione del TAR Campania aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Lamentando la mancata esecuzione di tale statuizione, l’avvocato interessato incardinava il giudizio di ottemperanza, notificando il ricorso introduttivo in data 25.09.2025.
L’Amministrazione si costituiva depositando memoria e rapporto informativo, dedicati però alle questioni di merito del giudizio definito con la sentenza ottemperanda, senza affrontare il profilo della mancata esecuzione della condanna alle spese. Solo in data 27.04.2026, il Ministero depositava documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle somme dovute, essendo stato disposto l’ordine di pagamento presso la competente Ragioneria in data 29.12.2025, successivamente alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo stata soddisfatta in corso di lite la pretesa esecutiva che ne aveva determinato la proposizione. L’adempimento successivo all’instaurazione del giudizio, pur rendendo non più attuale l’interesse alla decisione, non comporta infatti l’insussistenza delle condizioni per la pronuncia sulle spese.
Quanto al regolamento delle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valorizzando il dato cronologico: il pagamento era intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, circostanza che ha indotto l’Amministrazione ad attivare il procedimento di liquidazione. Tale sequenza temporale rende evidente che la proposizione del ricorso abbia costituito lo stimolo necessario per l’esecuzione della sentenza, con la conseguenza che le spese del presente giudizio non possono che essere poste a carico del Ministero resistente.
La pronuncia consolida pertanto l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese, quando l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso dimostri che la sua attivazione sia stata determinata dall’iniziativa giudiziale.
Nota della Redazione
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