Il sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal difensore rende improcedibile il ricorso (TAR Calabria n. 1947 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di parte ricorrente, resa in udienza, circa la sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione integra fatto processuale rilevante ai fini della definizione del giudizio. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza che il giudice amministrativo possa scendere all’esame del merito. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’esito del giudizio. La regola vale anche quando l’attualità dell’interesse sia contestata nel ricorso, poiché la rinuncia processuale del difensore prevale sull’originaria prospettazione.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di strutture di laboratorio di analisi cliniche, diagnostica per immagini e di branche a visita e fisiokinesiterapia, tutte autorizzate e accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno impugnato davanti al TAR Calabria i provvedimenti commissariali con cui, per il triennio 2022-2024, sono stati fissati i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di prestazioni di APA e PAC.

Le ricorrenti contestavano in particolare il decreto n. 134 del 17 ottobre 2022, il decreto n. 184 del 9 dicembre 2022 — nella parte relativa alla sostituzione della tabella e alla fissazione della data del 16 dicembre 2022 per la sottoscrizione degli accordi contrattuali — e il decreto n. 162 del 18 novembre 2022 di approvazione del P.O. 2022-2025. Deducevano difetto di istruttoria e violazione di precedenti pronunce dello stesso Tribunale in materia di tetti di spesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato le censure articolate avverso le determinazioni commissariali in materia di tetti di spesa, che sarebbero state adottate in difetto di istruttoria e in contrasto con precedenti pronunce del medesimo Tribunale.

La questione non è però giunta all’esame del merito. All’udienza straordinaria del 9 ottobre 2026 il difensore delle ricorrenti ha dichiarato che è venuto meno, in capo alle società, l’interesse alla decisione del ricorso.

Il Tribunale ha qualificato tale dichiarazione come fatto processuale idoneo a definire il giudizio. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che assorbe ogni ulteriore valutazione sulle censure proposte.

La pronuncia è stata resa con motivazione sintetica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., con decisione assunta in camera di consiglio. Quanto alle spese, il Collegio le ha dichiarate compensate in ragione dell’esito in rito della lite, escludendo quindi la soccombenza delle amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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