Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1952 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della volontà espressa e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un appezzamento di terreno, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune, nella parte in cui ingiungeva la riduzione in pristino, irrogava una sanzione pecuniaria e preannunciava l’acquisizione di diritto del bene.
Essi sostenevano che le opere contestate fossero state realizzate da un vicino, a loro insaputa e in danno della loro proprietà, e deducevano la carenza dell’elemento soggettivo, l’indisponibilità del bene per effetto di un sequestro penale e l’impossibilità materiale di eseguire l’ordine. Nel corso del giudizio, intervenuto il dissequestro e presentata istanza di sanatoria favorevolmente istruita dal Comune, i ricorrenti hanno depositato memoria dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta una questione di natura essenzialmente processuale: quali effetti produca, nel processo amministrativo, la dichiarazione con cui la parte ricorrente afferma di non avere più interesse alla decisione. La risposta è costruita sul principio dispositivo, che il giudice ritiene operante in senso ampio in assenza di repliche o contrarie istanze delle controparti.
Il Collegio osserva che la disponibilità dell’azione permane integra fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Entro tale limite la parte può scegliere di non coltivare più il ricorso. Da ciò deriva un preciso limite ai poteri del giudice: egli non può investire il merito, non può attivarsi d’ufficio e non può sostituire la propria valutazione dell’interesse ad agire a quella espressa dalla parte.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato, richiamato con una pluralità di precedenti: Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446. Da tale quadro il Tribunale ricava che la dichiarazione della parte vincola il giudice a una pronuncia di puro atto dovuto.
Applicando il principio, il Collegio rileva che la dichiarazione dei ricorrenti palesa una sopravvenuta carenza di interesse e dichiara il ricorso improcedibile. Restano assorbite tutte le censure di merito, comprese quelle relative alla differenziazione tra posizione del proprietario e condotta dell’autore materiale dell’abuso e all’impossibilità del facere. Sulle spese il Tribunale statuisce la irripetibilità, così chiudendo il giudizio senza esame delle doglianze.
Nota della Redazione
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