Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel silenzio dell’amministrazione scolastica (TAR Campania n. 5988 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risulti la mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Dispone altresì la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e liquida le spese secondo soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, otteneva dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 8599/2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al riconoscimento del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato nell’anno scolastico 2020/2021.
La sentenza veniva notificata all’Amministrazione il 15.12.2024 e non era impugnata, come attestato da certificazione della cancelleria del 6.6.2025. Il Ministero persisteva nell’inadempimento. La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza, chiedendo l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. La verifica riguarda due elementi: la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Su questa base il ricorso è accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze.
Sul commissario ad acta il Tribunale chiarisce che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese.
La parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, nel relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco “Indirizzi PEC per il PAT”.
Il Collegio dispone poi, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere, dovendosi ritenere onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, nella misura complessiva di € 800,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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