Vendita di immobile pubblico e pretesa appartenenza ad azienda: difetto di giurisdizione (TAR Molise n. 299 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione della giurisdizione dipende dall’oggetto sostanziale della domanda e dalla natura della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, non dalla prospettazione formale delle parti. Quando il ricorrente deduce la lesione di un diritto soggettivo, correlato alla pretesa appartenenza di un immobile ad un complesso aziendale unitario, la controversia appartiene al giudice ordinario. Il bando con cui la società pubblica pone in vendita il bene non costituisce esercizio di potestà pubblica e non può degradare un diritto preesistente ad interesse legittimo. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti della domanda e onere di riassunzione nei termini dell’art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore individuale nel settore caseario, impugna il bando con cui la società pubblica regionale ha posto in vendita un capannone ad uso produttivo sito in zona industriale. Il ricorrente opera in un limitrofo e più ampio capannone, acquistato in sede di esecuzione immobiliare, e sostiene che il bene posto in vendita costituisca componente di un unitario complesso aziendale a lui riconducibile.

La società e la Regione si costituiscono in giudizio. La prima eccepisce l’infondatezza nel merito; la seconda deduce l’insussistenza della propria legittimazione passiva per l’autonoma personalità giuridica della società. L’istanza cautelare è respinta per carenza di periculum in mora. Dopo interruzione e riassunzione, il Collegio rileva d’ufficio la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione, dandone avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal criterio del petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della statuizione richiesta, ma soprattutto in base alla causa petendi e alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, desunta dai fatti allegati e dal rapporto giuridico sottostante.

Il ricorrente fonda la propria doglianza sull’art. 2555 cod. civ., che definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, e assume che il capannone oggetto di vendita appartenga a tale complesso. La censura integra, quindi, la lesione di un preteso diritto soggettivo, correlato alla qualità di imprenditore e alla natura aziendale del bene.

Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la decisione sulla giurisdizione dipende dall’oggetto della domanda e dalla qualificazione della situazione giuridica soggettiva (cfr. TAR Marche n. 413/2024, che richiama Cons. St. Sez. III n. 3896/2023, Cass. Civ. Sez. Un. n. 156/2020). Richiama inoltre il principio per cui, ogni volta che la causa petendi sia ricollegabile a un diritto perfetto, non degradabile ad interesse legittimo, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 12087/2004).

Il Collegio aggiunge che, se la società resistente non avesse la piena disponibilità giuridica del bene, il bando non sarebbe esercizio di potestà pubbliche e non potrebbe sacrificare un preesistente diritto soggettivo. In vicende analoghe, concernenti la contestazione di provvedimenti incidenti su beni di cui era controversa l’appartenenza, è stata affermata la giurisdizione ordinaria (TAR Campania, Napoli, Sez. VII n. 640/2020; Cons. Stato Sez. VI n. 4110/2010).

Il ricorso è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio va riassunto entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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