Condanna alle spese del difensore e procura invalida rilasciata all’estero (Cass. civ. n. 24381 del 09.09.2021)
Principi di diritto (Massima)
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore sulla base di una procura ad litem rilasciata in territorio estero e dichiarata per tale ragione invalida nel giudizio di merito, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale svolta è provvisoriamente efficace e la procura, benché nulla o invalida, è idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata. La condanna del difensore ai sensi dell’art. 94 c.p.c. presuppone, invece, la qualifica di falsus procurator, che ricorre solo quando manchi ab origine il conferimento dell’incarico.
Il Fatto
Il contribuente, cittadino tedesco, proponeva opposizione avverso alcuni verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, notificatigli in Germania tramite un servizio privato di trasmissione atti. Il Giudice di pace dichiarava l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal termine di sessanta giorni. Il Tribunale rigettava l’appello ritenendo inesistente la procura conferita al difensore, redatta e autenticata da un notaio tedesco, e condannava il difensore in proprio al rimborso delle spese in favore dell’ente, qualificandolo come falsus procurator.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i primi tre motivi di ricorso, rigettandoli. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., il collegio ha rilevato l’infondatezza del motivo, avendo il Comune eccepito anche il vizio di inesistenza della procura ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 1796/1925. La seconda censura è stata dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, non avendo i ricorrenti censurato tutte le ragioni poste a fondamento della decisione, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Il collegio ha poi respinto il terzo motivo, relativo alla mancata concessione del termine di sanatoria ex art. 182 c.p.c.. Sul punto, la Corte ha confermato il principio secondo cui, quando l’eccezione di nullità della procura sia stata tempestivamente proposta dalla controparte, il difensore deve attivarsi immediatamente per la sanatoria, senza necessità di un ordine del giudice, richiamando le Sezioni Unite n. 2866/2021.
I motivi dal quarto al sesto, concernenti le modalità di notificazione dei verbali, sono stati dichiarati assorbiti per effetto del rigetto dei precedenti, essendo l’inesistenza della procura ragione decisiva e assorbente della sentenza impugnata.
La Corte ha, invece, accolto il settimo motivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 10706 del 2006, ha precisato che la condanna del difensore alle spese ai sensi dell’art. 94 c.p.c. è ammissibile solo quando l’attività processuale sia priva di effetti per la parte, come nel caso di procura inesistente o falsa. Diversamente, quando la procura sia nulla o invalida ma provvisoriamente efficace, il rapporto processuale si instaura comunque con la parte rappresentata, che ne resta destinataria. Nel caso di specie, la procura era stata conferita ab initio al difensore, sicché la sua invalidità non poteva qualificarlo come falsus procurator né legittimare la condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.