Divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e ordine di ripristino (C.G.A.R.S. n. 13 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria si applica in base al principio tempus regit actum, con riferimento alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento che conclude il procedimento, non a quello di realizzazione delle opere. L’art. 146, comma 12, d.lgs. n. 42/2004 vietava già, nel testo originario, la regolarizzazione postuma di interventi già realizzati, anche parzialmente. La compatibilità dell’opera rispetto al vincolo va valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria. L’ordine di ripristino ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 costituisce misura di amministrazione attiva, estranea al regime delle sanzioni amministrative in senso stretto e ai criteri Engel elaborati dalla Corte EDU, con conseguente immediata applicabilità del regime più efficace ai fini della tutela.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di compatibilità paesaggistica per opere di ampliamento realizzate su un rudere di sua proprietà, in difformità rispetto a un precedente nulla osta in sanatoria. La Soprintendenza respingeva l’istanza, rilevando che le opere avevano determinato creazione di superficie utile e di volume, con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 come modificato dal d.lgs. n. 157/2006, e ordinava la rimessione in pristino.

Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, applicando il principio tempus regit actum e rilevando l’insussistenza dei presupposti per la sanatoria. Il ricorrente appellava deducendo l’erronea interpretazione della disciplina, la violazione del principio di irretroattività e, per la prima volta in appello, la contrarietà dell’ordine di ripristino ai criteri Engel.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo intertemporale. L’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, nel testo originario in vigore dal primo maggio 2004, già contemplava al comma 10, lett. c), il divieto di autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione degli interventi. Il d.lgs. n. 157/2006, pur introducendo deroghe nell’art. 167, ha mantenuto il divieto, ricollocandolo al comma 12. Poiché l’istanza è stata presentata il 7 giugno 2006, la nuova disciplina era pienamente applicabile.

La censura di irretroattività è respinta. Il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum, che impone di valutare la legittimità degli atti con riferimento alle norme vigenti al momento dell’adozione dell’atto conclusivo. Il principio di irretroattività dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale opera come direttiva per il legislatore e incontra il limite dei fatti compiuti; quando la norma sopravviene in un procedimento non concluso, la relativa fase ne è regolata.

Su questa linea il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui la compatibilità dell’opera da sanare va valutata alla data dell’esame della domanda: se in quel momento mancano le condizioni di rispetto del vincolo, il titolo non può essere assentito, anche se l’edificazione era conforme al momento della realizzazione.

Il motivo fondato sull’art. 159 d.lgs. n. 42/2004, introdotto per la prima volta in appello, è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. e comunque infondato, poiché la disciplina transitoria conferma l’applicabilità del divieto. Analogamente è inammissibile la censura sui criteri Engel; nel merito, l’ordine di demolizione non ha natura penale nel diritto interno, non persegue finalità punitiva ma di ripristino della legalità e non presenta il connotato di speciale gravità.

Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., non avendo l’appellante censurato specificamente la sentenza ma solo riproposto i motivi di primo grado; è comunque infondato, poiché la dedotta non essenzialità dell’abuso non rileva a fronte dell’aumento di superfici e volumi ammesso dallo stesso appellante, e i profili di regolarità edilizia restano estranei alla valutazione paesaggistica, stante l’autonomia del titolo. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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