Decadenza dall’aggiudicazione per inadempienze nella fase tra aggiudicazione e stipula (TAR Calabria n. 201 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’aggiudicazione disposta prima della stipula del contratto costituisce esercizio del potere autoritativo della stazione appaltante e integra una esclusione dalla procedura per irregolarità e inadempienze sopravvenute all’aggiudicazione, nell’ambito del segmento pubblicistico compreso tra aggiudicazione e stipula. Il potere così esercitato non è meramente attuativo del giudicato, ma espressione di discrezionalità non esaurita ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. La legittimità del provvedimento va verificata sul piano sostanziale, avuto riguardo al criterio del numero di contatti intercettati, e non su quello della mera completezza documentale. L’onere di specificazione dei motivi è assolto quando dal ricorso sia desumibile la natura e il significato delle censure, anche se non rubricate in modo puntuale.
Il Fatto
La società ricorrente partecipa nel 2017 a una gara bandita dalla Regione per l’affidamento triennale di una campagna pubblicitaria destinata a intercettare nuovi flussi turistici. Ottiene l’aggiudicazione con due decreti dirigenziali del 2018 e del 2019, ma il contratto non viene stipulato a causa dell’emergenza pandemica. Segue la revoca dei provvedimenti di aggiudicazione, annullata in sede giurisdizionale con pronuncia di primo grado confermata in appello.
Dopo un nuovo confronto, la stazione appaltante approva il piano di attività condizionandone l’efficacia alla trasmissione dei contratti di concessione degli spazi pubblicitari. La società trasmette i contratti con i vettori, rappresentando l’impossibilità di realizzare lo strumento pubblicitario denominato on board backrest per tutte e tre le annualità e l’impossibilità di stipulare un contratto triennale con uno dei vettori. La Regione avvia il procedimento di decadenza e lo conclude con il decreto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni in rito. Quanto all’inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, richiamato l’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2, c.p.a., rileva che i motivi, pur non rubricati in termini rigorosi, espongono una ricostruzione dei fatti sussunta nelle disposizioni normative e nella lex specialis, sufficiente a consentire l’individuazione delle censure. Quanto alla pretesa actio judicati, la Corte osserva che l’amministrazione ha esercitato un potere autonomo, non meramente attuativo del giudicato, in un tratto dell’azione amministrativa in cui la discrezionalità non si è esaurita.
Nel merito, il provvedimento viene qualificato come decadenza dall’aggiudicazione, riconducibile al sistema sanzionatorio delle esclusioni, che opera anche nel segmento tra aggiudicazione e stipula, dove permangono posizioni di interesse legittimo contrapposte al potere di scelta del contraente; la decisione richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5498 del 2019.
Il primo motivo è infondato. L’art. 1.5 del Capitolato speciale impone di garantire gli spazi pubblicitari per l’intero periodo contrattuale; l’art. 12.5 del Disciplinare richiede la regolare concessione degli spazi; l’art. 1.4 misura l’efficacia in termini di contatti raggiunti. Applicando tale criterio, la stazione appaltante ha fatto emergere l’essenzialità funzionale dello strumento pubblicitario omesso e l’impossibilità di garantire, senza di esso, il numero di contatti necessari sul piano quantitativo e qualitativo.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Gli artt. 12.5 e 15.1.3 del Disciplinare e l’art. 1.5 del Capitolato pongono a carico dell’aggiudicatario l’obbligazione di garantire il possesso dei titoli per l’intero periodo triennale. La mancata produzione del contratto triennale non è stata valutata come mera incompletezza documentale, ma per il valore sostanziale dell’omissione rispetto al numero di contatti, non essendo consentita all’aggiudicataria la modifica unilaterale delle clausole per ragioni attinenti a rapporti interni con i vettori. L’incompletezza integra il mancato avveramento di una condizione necessaria per la stipula.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore della Regione e nessuna statuizione verso le controinteressate non costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.