Ottemperanza al giudicato ordinario e poteri del giudice amministrativo limitati all’esecuzione (TAR Puglia n. 1411 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., i poteri cognitori del giudice amministrativo sono limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento, non essendo possibile alcuna interpretazione del giudicato né una sua integrazione. Resta pertanto inammissibile l’istanza volta a ottenere dal giudice dell’ottemperanza l’interpretazione della sentenza da eseguire, dovendo la relativa questione essere proposta dinanzi al giudice che l’ha emessa. Accertato il mancato adempimento dell’amministrazione debitrice, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato nel termine assegnato, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Il Fatto

Con sentenza n. 2865 del 13 ottobre 2022 il Tribunale Civile di Lecce ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti iure proprio da quattro familiari per la morte del congiunto, avvenuta a seguito di trasfusione con sangue infetto. Il titolo prevedeva, per ciascun ricorrente, distinte somme di sorte capitale, oltre accessori e interessi secondo le modalità ivi indicate.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata al Ministero l’11 dicembre 2023, non ha avuto esecuzione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo il pagamento delle somme portate dal giudicato, la nomina di un commissario ad acta e, in subordine, il pagamento in conto sospeso. In corso di giudizio hanno inoltre chiesto che fosse interpretato il dictum della sentenza quanto alla data di riferimento del sinistro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’azione come esperita ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., norma che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Su questa base verifica la ritualità del ricorso.

Il primo passaggio argomentativo riguarda l’istanza di interpretazione del giudicato. Il TAR la ritiene inammissibile: quando il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi sull’esecuzione di un provvedimento emesso da altro plesso giurisdizionale, i suoi poteri cognitori restano limitati alla mera esecuzione del comando, senza alcuno spazio per l’interpretazione o l’integrazione. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 maggio 2020, n. 3196.

Superata questa questione, il TAR accerta la regolarità in rito del ricorso. Osserva che risultano rispettati sia il dimezzamento dei termini di deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., essendo la sentenza assistita da attestazione di cosa giudicata del 20 giugno 2023. Quanto alla notifica del titolo esecutivo, il Collegio richiama l’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997: l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro presuppone l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.

Nel merito, il TAR rileva il perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato, non risultando l’avvenuto pagamento delle somme liquidate. Accoglie quindi il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, al pagamento delle somme portate dal titolo in favore dei ricorrenti, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza ai sensi degli art. 91 cod. proc. civ. e 26 cod. proc. amm., con liquidazione come da dispositivo e distrazione in favore del difensore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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