Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3063 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo all’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appronta lo strumento per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il ricorso è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notificazione, e ammissibile se il passaggio in giudicato è attestato dal competente ufficio e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’amministrazione che non dimostri l’adempimento né l’esistenza di fattori impeditivi o estintivi della pretesa è tenuta a conformarsi integralmente al giudicato. Il commissario ad acta deve procedere all’allocazione della somma in bilancio: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2339 pubblicata il 6 dicembre 2023, ha dichiarato il diritto della ricorrente, docente, di usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire la carta con accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi legali.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 18 dicembre 2023 nelle forme di cui all’art. 475 cod. proc. civ.. Non essendo intervenuto l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’amministrazione si è costituita opponendosi formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima notifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha poi ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione: l’accertamento del passaggio in giudicato, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Messina il 4 marzo 2025, e l’avvenuta notifica della sentenza nelle forme dell’art. 475 cod. proc. civ., con il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Quanto alla natura del titolo, il TAR ha escluso ogni dubbio sull’appartenenza della pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., espressamente approntato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato, né la sussistenza di fattori impeditivi o estintivi della pretesa. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato, compiendo ogni atto necessario alla corresponsione delle somme nell’ammontare liquidato, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio ha escluso il rimborso delle spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza, e delle spese liquidate dal giudice del lavoro ai procuratori antistatari, estranee al perimetro del giudizio.
È stata quindi disposta la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato ratione muneris nel responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario apicale. Al commissario è affidato l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il compenso è escluso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, norma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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