Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta docente (TAR Toscana n. 1385 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015, il TAR ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al decisum, assegnando un termine per provvedere. Il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta. Il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la sentenza sia passata in giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente ai sensi della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro equipollente, assicurando l’importo di euro 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con spese distratte al procuratore antistatario.
Con successiva memoria la difesa ha precisato che la domanda di ottemperanza era limitata alle somme liquidate in favore della ricorrente, con esclusione della condanna alle spese contenuta nel titolo. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 9 luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 7 giugno 2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Risulta altresì che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Prato in data 10 gennaio 2025. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito il TAR ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Ordina al Ministero, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, limitatamente alla condanna disposta in favore della ricorrente e con esclusione della condanna alle spese legali ivi contenuta, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il TAR nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni, anche in relazione al pagamento della penalità di mora. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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