Rotazione negli affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione (Cons. Stato n. 4897 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di rotazione opera anche nell’affidamento diretto e prescinde dall’identità integrale dell’oggetto, essendo sufficiente l’identità anche parziale delle prestazioni perché l’operatore cessato sia qualificabile come affidatario uscente. La deroga prevista dall’art. 49, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 non è invocabile quando la procedura non sia riconducibile né alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, né alle procedure ordinarie. La previa acquisizione di manifestazioni di interesse, limitata agli operatori iscritti in un albo tenuto dalla stazione appaltante, non trasforma l’affidamento diretto in procedura aperta. Il difetto dei requisiti dell’aggiudicatario va fatto valere con impugnazione incidentale dell’ammissione.

Il Fatto

Il Comune di Massafra affidava il servizio di pronto soccorso veterinario h24, l’assistenza specialistica extra LEA e il ricovero e mantenimento dei randagi rinvenuti feriti sul territorio. L’aggiudicazione era disposta in favore di una clinica veterinaria, già affidataria uscente del medesimo servizio nel 2022 mediante affidamento diretto.

La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che accoglieva il ricorso per violazione del principio di rotazione. La clinica aggiudicataria proponeva appello; si costituivano l’originaria ricorrente, per resistere, e il Comune, in adesione all’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità della costituzione adesiva del Comune, che secondo l’appellata avrebbe dovuto proporre autonoma impugnazione. La questione resta assorbita dall’infondatezza nel merito dell’appello.

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato conferma che l’appellante era affidataria uscente nello stesso settore. L’identità anche parziale delle prestazioni è sufficiente a far scattare il principio di rotazione, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 8030 del 2020 e Cons. Stato, sez. V, n. 1524 del 2019. La circostanza emerge dalle stesse difese del Comune, che ha qualificato il precedente rapporto come affidamento diretto ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016: trova quindi applicazione l’art. 49 d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio condivide poi il giudizio del primo giudice sulla non invocabilità della deroga del comma 5 dell’art. 49. La procedura rientra nel paradigma dell’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, per valore e struttura. Non è sussumibile nella procedura negoziata senza bando della lett. e), perché la stazione appaltante avrebbe dovuto consultare almeno cinque operatori o motivare sulla loro non esistenza, e la sola risposta di due soggetti all’avviso non basta. Men che meno rientra nelle procedure ordinarie, che avrebbero richiesto un bando pacificamente assente.

È respinta la tesi dell’appellante e del Comune che qualifica la procedura come aperta. La previa acquisizione di manifestazioni di interesse è espressamente contemplata dall’art. 49 come possibile nell’affidamento diretto e, nella specie, non era stata estesa a tutti gli operatori potenzialmente interessati, ma solo agli iscritti in un albo tenuto dalla stazione appaltante.

Quanto al rilievo sul difetto dei requisiti dell’originaria ricorrente, il motivo è inconferente: la circostanza andava fatta valere mediante impugnazione incidentale dell’invito e dell’ammissione dell’offerta, non proposta. Corretta è infine l’imputazione delle spese di lite per piena soccombenza. L’appello è respinto e le spese sono poste in solido a carico dell’appellante e del Comune aderente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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