Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e spese compensate (TAR Puglia n. 80 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto l’interesse alla decisione. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria presuppone un’esplicita dichiarazione della parte e, nel caso di specie, l’adesione dell’amministrazione resistente. La soccombenza virtuale non osta alla compensazione integrale delle spese, specie quando vi sia accordo processuale sul punto.

Il Fatto

Una società fornitrice di sistemi diagnostici e reattivi, tra cui il test per la procalcitonina, aveva a lungo rifornito l’azienda sanitaria locale. Dopo una rinegoziazione dei prezzi conclusa con un ribasso, la ricorrente aveva registrato un calo degli ordini. Esperito l’accesso agli atti, ha impugnato la deliberazione del direttore generale che approvava la rinegoziazione contrattuale con la controinteressata, l’affidamento diretto della fornitura del test per sei presidi ospedalieri e il conseguente contratto, chiedendone anche la declaratoria di inefficacia.

Con ordinanza cautelare n. 325 del 23 maggio 2024 la Sezione aveva respinto l’istanza di sospensiva per difetto del periculum in mora, pur ravvisando il fumus boni iuris. La ricorrente ha poi depositato istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione integrale delle spese; l’amministrazione ha aderito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: la sorte del ricorso quando la parte dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse all’esito. La risposta è netta. È principio generale del processo amministrativo che il ricorrente, fino alla trattazione della causa, dispone pienamente dell’azione.

Da tale premessa discende un duplice limite per il giudice. Egli non ha il potere di procedere d’ufficio in assenza di interesse, né può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. L’accertamento di tale interesse non è disponibile al giudice in via autonoma: appartiene alla sfera dispositiva del ricorrente.

Il Tribunale non si spinge oltre. Rileva l’esplicita dichiarazione depositata il 28 novembre 2024 e l’adesione dell’azienda sanitaria resistente. Su questa base dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La formula è quella dell’improcedibilità, non dell’inammissibilità: la sopravvenienza dell’evento processuale, e non un vizio originario, fonda la decisione.

Sul fronte delle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale tra tutte le parti costituite. La scelta tiene conto dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, segnatamente l’adesione espressa del difensore dell’amministrazione alla richiesta di compensazione. La vicenda cautelare, con il fumus riconosciuto e il periculum escluso, resta sullo sfondo senza incidere sulla statuizione finale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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