Commissario ad acta nominato per l’ottemperanza del pagamento delle spese processuali (TAR Puglia n. 71 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando persiste l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di pagamento delle spese processuali già impartito con la sentenza che ha accolto il ricorso, nonostante il decorso del termine assegnato, il giudice amministrativo accoglie l’incidente di esecuzione e nomina un commissario ad acta. La nomina del commissario, individuato nel prefetto o in un suo delegato, presuppone l’accertamento dell’inadempimento e un termine congruo per l’esecuzione. Le spese della fase esecutiva seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal TAR Puglia, Sezione Terza, la sentenza n. 366/2024, che aveva condannato la Regione al pagamento di spese processuali in suo favore, oltre accessori. Non ottenendo l’esecuzione, ha proposto ricorso per ottemperanza, accolto con la sentenza n. 1062/2024, che ha assegnato all’amministrazione un termine per provvedere e ha liquidato le spese della fase in favore del difensore distrattario.

Essendo decorso il termine senza che la Regione avesse adempiuto, il ricorrente e il suo difensore distrattario hanno proposto incidente di esecuzione, chiedendo la nomina di un commissario ad acta che provvedesse in luogo dell’amministrazione inadempiente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’esito del giudizio di ottemperanza, con il quale era già stato ordinato all’amministrazione regionale di dare esecuzione alla sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali, entro un termine assegnato.

La questione sottoposta riguarda esclusivamente l’inottemperanza sopravvenuta: dalla notifica della sentenza di ottemperanza era decorso il termine per provvedere, senza che la Regione avesse dato esecuzione all’ordine di pagamento.

Il Tribunale accerta che persiste l’inadempimento nonostante il decorso del termine e ritiene, pertanto, ritualmente proposto e fondato l’incidente di esecuzione. L’istanza, notificata e depositata regolarmente, è accolta.

Conseguenza dell’accoglimento è la nomina del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Bari o in un suo delegato, al quale è assegnato il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della decisione per dare esatta esecuzione alle sentenze esecutive richiamate, nei sensi precisati in motivazione.

Quanto alle spese della fase esecutiva, il Collegio le pone a carico della Regione soccombente, liquidandole in favore dei ricorrenti con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo ordina inoltre la comunicazione della sentenza alle parti non costituite e al commissario nominato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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