Specifiche tecniche di gara e principio di equivalenza funzionale (TAR Emilia-Romagna n. 1248 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le caratteristiche tecniche dei componenti indicate nella documentazione progettuale di una gara pubblica, ove riferite a un modello specifico a titolo esplicativo e accompagnate dalla facoltà per l’offerente di proporre prodotti con caratteristiche similari o superiori, non costituiscono prescrizioni a pena di esclusione. In tali casi opera il principio di equivalenza funzionale, che impone alla stazione appaltante di valutare la conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni offerte rispetto alle finalità del progetto, e non il riscontro formalistico delle singole specifiche. Il giudizio di equivalenza attiene alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e il favor partecipationis escludono che un’azione amministrativa orientata al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico sia vanificata da rilievi meramente formali.
Il Fatto
L’Unione delle Terre d’Argine indiceva una procedura aperta per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza integrato, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni la società poi aggiudicataria si collocava al primo posto, mentre la ricorrente si classificava seconda. La stazione appaltante non sottoponeva l’offerta della prima classificata a verifica di anomalia, ritenendo non integrati i presupposti previsti dall’art. 22 del Bando.
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione deducendo, con il primo motivo, la mancanza in alcuni componenti offerti delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla relazione specialistica e, con il secondo, l’incongruità dell’offerta e il difetto di istruttoria sull’anomalia. Chiedeva l’annullamento, il risarcimento in forma specifica con subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che il contratto è stato interamente eseguito e che l’impianto risulta funzionante, come attestato dalla relazione del RUP. Le domande di risarcimento in forma specifica, di dichiarazione di inefficacia e di subentro sono pertanto improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse; resta da scrutinare la sola domanda risarcitoria per equivalente.
Sul primo motivo il Tribunale muove dal criterio del favor partecipationis, richiamando la giurisprudenza secondo cui, a fronte di clausole dal contenuto non univoco e con portata escludente, va privilegiata l’interpretazione che consente la massima partecipazione. Osserva poi che l’art. 4 della Relazione Specialistica, dopo aver qualificato al primo comma le caratteristiche come minime e inderogabili, al secondo comma precisava che ogni marca o modello indicati erano a carattere puramente esplicativo e che l’offerente poteva proporre prodotti con caratteristiche similari o superiori, da sottoporre all’accettazione della Direzione Lavori.
Da tali premesse il Collegio deduce la piena applicabilità del principio di equivalenza funzionale: erano ammissibili prodotti con specifiche difformi da quelle indicate a scopo esplicativo, purché idonei agli scopi perseguiti dall’amministrazione. La soluzione offerta dall’aggiudicataria risulta migliorativa e funzionalmente adeguata, come accertato dalla Commissione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, non censurabile per illogicità o errore di fatto. Il Tribunale richiama altresì il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, che impone di non vanificare l’azione amministrativa in assenza di effettive ragioni ostative al raggiungimento dell’obiettivo.
In via ulteriore e distinta, il Collegio osserva che il combinato disposto dei due commi dell’art. 4 non consente di ritenere in modo certo e univoco che tutte le caratteristiche fossero prescritte a pena di esclusione; l’offerta non avrebbe comunque potuto essere estromessa in forza del principio di massima partecipazione. Il primo motivo è dunque respinto, con rigetto della richiesta di verificazione.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale rileva che l’art. 22 del Bando individuava l’anomalia nella contemporanea eccedenza dei quattro quinti sia nel punteggio tecnico sia in quello economico, evenienza non verificatasi. Le censure sulla facoltà di verifica facoltativa sono inficiate da un errore di metodo, giacché le migliorie sostituiscono e non sommano il costo delle opere già previste a base di gara. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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