Sostegno conseguito all’estero: sospeso il diniego di riconoscimento (TAR Lazio n. 14416 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea, sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare quando il ricorso, basato sulla mancata applicazione della normativa europea in tema di libertà di circolazione dei lavoratori e dei servizi, presenti profili di fumus boni iuris. La sospensione del provvedimento di diniego costituisce misura idonea a evitare il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’impossibilità di accedere alle procedure di inserimento nelle graduatorie di merito per il sostegno. La fissazione dell’udienza di merito può essere rimessa al Presidente della Sezione, in ragione della necessità di una razionale organizzazione dei ruoli.
Il Fatto
La ricorrente, docente in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva negato il riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento. Il diniego, adottato sulla base di una valutazione difforme rispetto ai principi espressi dalla giurisprudenza europea, impediva alla ricorrente di partecipare alle procedure di selezione per il personale docente specializzato.
La ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e, in via cautelare, la sospensione dei suoi effetti, deducendo la violazione dei principi di libera circolazione e di non discriminazione sanciti dal diritto dell’Unione europea. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, in composizione monocratica, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, richiamando i precedenti della Sezione in materia (cfr., ex multis, ordinanze n. 4238, 4242 e 4249 del 30 luglio 2026). La valutazione del fumus boni iuris si fonda sulla riconducibilità della fattispecie al quadro normativo europeo che impone il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altri Stati membri, salvo motivi ostativi specificamente motivati.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha valorizzato il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata inclusione negli elenchi per il sostegno, che avrebbe determinato l’esclusione dalla possibilità di essere assunti per l’anno scolastico di riferimento. La sospensione del provvedimento impugnato è stata pertanto disposta, con assorbimento di ogni altra questione.
Con riguardo alla fase di merito, il Tribunale ha disposto la rimessione al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza, considerata la situazione dei ruoli e la necessità di una razionale organizzazione degli stessi. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della natura della controversia e della novità delle questioni trattate.
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