Rinnovo impianti pubblicitari e conferenza di servizi: no all’autocertificazione quando rilevano titoli edilizi (TAR Sardegna n. 956 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, rilasciata ai sensi degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 53 d.P.R. n. 495/1992, non può avvenire tramite il modulo dell’autocertificazione a 0 giorni qualora l’intervento abbia rilevanza edilizia o comporti valutazioni discrezionali delle amministrazioni competenti, come quelle in materia paesaggistica o di occupazione del suolo pubblico. In tali ipotesi è necessaria l’indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 37 della l.r. Sardegna n. 24/2016. I titoli (edilizio, occupazione del suolo pubblico, paesaggistico) assorbiti dal provvedimento unico seguono la sorte del titolo principale: venuto meno quest’ultimo per mancato rinnovo, i manufatti diventano abusivi e devono essere rimossi ex art. 23 d.lgs. n. 285/1992.
Il Fatto
Una società, titolare di quattro autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari su strade provinciali, rilasciate nel 2022 all’esito di una conferenza di servizi conclusasi con provvedimento unico, presentava al SUAPE un’autocertificazione a 0 giorni (modello F8) per il rinnovo dei titoli. Il SUAPE dichiarava l’istanza irricevibile, ritenendo necessario il modulo della conferenza di servizi, essendo coinvolti titoli edilizi e valutazioni discrezionali. Analogamente la Provincia invitava la società a ripresentare l’istanza tramite la procedura in conferenza di servizi.
La società impugnava i provvedimenti, deducendo la riconducibilità del rinnovo al modulo semplificato dell’autocertificazione e la valenza onnicomprensiva del titolo originario, che assorbirebbe ogni ulteriore titolo edilizio o di occupazione del suolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ripercorre il quadro normativo: l’autorizzazione per gli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, pur avendo natura concessoria e valenza edilizio-urbanistica, non elide la necessità che gli interessi pubblici sottesi ai titoli assorbiti siano periodicamente rivalutati dalle amministrazioni deputate. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui Sez. VI n. 5399/2017 e Sez. VI n. 1347/2024), il Collegio afferma che la regola della ricomprensione della valutazione urbanistico-edilizia nel procedimento autorizzatorio del Codice della Strada comporta l’inapplicabilità del d.P.R. n. 380/2001, ma non esclude la necessità di valutare gli interessi coinvolti.
Quanto al modulo procedimentale, il Collegio chiarisce che l’art. 37 della l.r. n. 24/2016 esclude l’autocertificazione quando la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali. Il punto 312.d dell’allegato B alla d.g.r. n. 49/19, pur prevedendo l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, contiene una clausola di riserva: ove l’installazione abbia rilevanza edilizia, occorre acquisire il titolo edilizio e le ulteriori autorizzazioni connesse. La tesi della società, secondo cui i titoli assorbiti non avrebbero scadenza, viene respinta: i titoli assorbiti seguono la sorte del provvedimento unico e, una volta venuto meno quest’ultimo, il manufatto diventa abusivo e deve essere rimosso.
Nel caso di specie, è pacifico che gli impianti abbiano rilevanza edilizia e siano stati realizzati su suolo pubblico previa favorevole valutazione paesaggistica. La conferenza di servizi è quindi il modulo necessario per il rinnovo, poiché consente alle amministrazioni coinvolte di rivalutare periodicamente la persistenza delle condizioni che avevano consentito il rilascio del titolo.
Il Collegio respinge inoltre le eccezioni di inammissibilità del Comune, ritenendo lesivo il provvedimento di irricevibilità e sussistente l’interesse al ricorso, essendo stata presentata tempestivamente l’istanza di rinnovo. Nel merito, esclude che i provvedimenti impugnati configurino una revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, atteso che i titoli hanno continuato a produrre effetti fino alla naturale scadenza, e rigetta le censure relative alla violazione dei principi di semplificazione e affidamento, rilevando che un provvedimento legittimo non può divenire viziato per un difforme modus operandi passato.
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Nota della Redazione
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