Esecuzione del giudicato sul pagamento della retribuzione professionale docenti (TAR Piemonte n. 431 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’Amministrazione è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificato al domicilio reale dell’ente soccombente. Alla data di proposizione del ricorso deve essere infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine e nomina sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. La marcata serialità del contenzioso giustifica la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore, della retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali.
Il titolo era stato attestato conforme all’originale e notificato a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione avesse provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di pagamento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata per via telematica al Ministero presso il suo domicilio reale.
Alla data del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996. Il Collegio ha ribadito che tale termine trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, quale condizione per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione. Non vi è, inoltre, contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato.
Ricorrendo i presupposti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, affinché ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Quanto al compenso commissariale, il Collegio ha ritenuto che, essendo le funzioni affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, esso sia compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025.
Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne a carico dell’Erario per il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti al personale assunto a tempo determinato. Ha quindi disposto l’invio di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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