Inammissibile il ricorso contro il Piano del Parco adottato ma non ancora approvato dalla Regione (TAR Puglia n. 431 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso avverso l’atto di adozione di un piano territoriale è inammissibile per carenza di interesse quando le norme tecniche di attuazione condizionano espressamente l’efficacia del piano alla successiva approvazione regionale. In tale evenienza, l’atto di adozione non è idoneo a incidere in via immediata e diretta sugli interessi dei ricorrenti, i quali potranno semmai contestare l’atto di approvazione una volta intervenuto. L’istanza di rinvio dell’udienza per grave impedimento del difensore non può essere accolta quando non è allegata l’impossibilità di sostituzione mediante delega a un collega, configurandosi altrimenti un mero problema di organizzazione professionale del difensore.
Il Fatto
Una pluralità di soggetti ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Lecce, la deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 57 del 28.12.2020, con la quale era stato adottato il Piano Territoriale del Parco “Litorale di Ugento” e il relativo rapporto ambientale ai fini VAS. I ricorrenti hanno articolato quattro distinti motivi di censura, concernenti la violazione della legge regionale pugliese n. 13/2007, la violazione del Regolamento Regionale n. 6/2016, la violazione dell’art. 5 della medesima L.R. n. 13/2007 e la violazione delle Linee Guida per la preparazione e sistemazione delle spiagge approvate con DGR n. 657/2020.
Il Comune di Ugento si è costituito in giudizio eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell’atto impugnato, atteso che l’adozione del Piano non produce effetti esterni, dovendo necessariamente intervenire la successiva approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 20, comma 5, della L.R. n. 19/1997.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato l’istanza di rinvio dell’udienza presentata dal difensore dei ricorrenti, il quale aveva dedotto un incompatibile impegno professionale dinanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha evidenziato che l’istanza di rinvio per grave impedimento del difensore deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega: in mancanza di tale allegazione, il rinvio non può essere accordato, poiché le garanzie del contraddittorio nel processo amministrativo sono primariamente assicurate dalla facoltà di depositare atti e documenti.
Nel merito della vicenda, il Collegio ha rilevato che l’art. 57 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, rubricato “Efficacia del Piano”, prevede espressamente che il Piano del Parco diviene efficace solo con l’approvazione regionale ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19/1997. Tale clausola, contenuta nel medesimo atto impugnato, assume rilievo dirimente al fine di valutare la sussistenza dell’interesse al ricorso.
In assenza dell’approvazione regionale, la deliberazione comunale impugnata si configura come un mero atto endoprocedimentale, non ancora idoneo a produrre effetti lesivi nella sfera giuridica dei ricorrenti. Il TAR ha pertanto precisato che l’atto di adozione del piano non è in grado di incidere in via immediata e diretta sugli interessi dei ricorrenti, i quali potranno semmai far valere le proprie ragioni avverso il successivo atto di approvazione regionale, una volta che questo sia intervenuto.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, assorbendo ogni altra questione, ivi compresa l’eccezione relativa alla legittimazione dei ricorrenti a proporre un ricorso collettivo. La natura formale della decisione ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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