Revisione prezzi: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolante e autoapplicativa (TAR Toscana n. 1529 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., non ricorre quando la clausola contrattuale di revisione individui in modo vincolante e autoapplicativo i criteri per determinare l’an e il quantum del compenso. In tale ipotesi la P.A. non esercita alcun potere autoritativo o discrezionale e la pretesa dell’appaltatore si configura come adempimento contrattuale, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La qualificazione non muta per la circostanza che la clausola rinvii a indici ISTAT, trattandosi di parametri obiettivi e predeterminati.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria di un servizio di pulizia per istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi a far data dal settembre 2018, oltre interessi, in relazione a un ordinativo principale di fornitura del dicembre 2013. L’amministrazione scolastica aveva opposto diniego con una nota del settembre 2023, ritenendo non dovuto l’adeguamento.

La società ha impugnato il diniego davanti al giudice amministrativo. L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, nel merito, la decadenza per mancata presentazione di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 3 dicembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. La controversia ha per oggetto una clausola convenzionale dedicata alla revisione del corrispettivo di un appalto pubblico di servizi. Il richiamato art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Il Tribunale ricostruisce l’orientamento consolidato secondo cui l’ambito della giurisdizione esclusiva ha assunto portata ampia e generale, includendo le ipotesi in cui la clausola di revisione implichi la permanenza di una posizione di potere in capo all’amministrazione, con margine di valutazione discrezionale (Cons. Stato n. 2157/2022, n. 7291/2023, n. 5651/2022).

Tale portata incontra però un limite quando è in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum. In tal caso la controversia ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e comporta l’accertamento di un diritto soggettivo, rientrante nella giurisdizione ordinaria (Cass. civ., Sez. Un., n. 18374/2023, n. 3935/2022; Cons. Stato n. 1069/2024). Il Collegio richiama anche la giurisprudenza costituzionale secondo cui la giurisdizione esclusiva ha ragion d’essere solo quando la P.A. agisce esercitando il potere autoritativo (Corte cost. n. 204/2004, n. 191/2006).

Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la clausola richiamata individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri per determinare l’importo, ancorando il diritto alla revisione a criteri certi e obiettivi, quali gli indici ISTAT. La discrezionalità dell’amministrazione si è dunque esaurita, assorbita da vincolanti parametri contrattuali. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, individuandosi nel giudice ordinario quello munito di potestas iudicandi.

Il Collegio richiama l’art. 11 cod. proc. amm., che salva gli effetti sostanziali e processuali del ricorso qualora il processo venga riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono compensate, in ragione della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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