Continuità didattica e sopravvenuta cessazione dell’interesse al ricorso (TAR Puglia n. 1287 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta conferma, da parte dell’Amministrazione, del docente di sostegno sul medesimo posto per l’anno scolastico successivo, unitamente all’esaurimento degli effetti degli atti relativi all’anno ormai decorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia di annullamento preclude l’esame del merito, restando irrilevante ogni valutazione sulla fondatezza dei motivi. Ai fini delle spese, tuttavia, il giudice applica il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione quando gli argomenti già valorizzati in sede cautelare ne evidenziano la soccombenza sostanziale.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una figlia minore con disabilità, hanno impugnato i decreti con cui l’Ufficio scolastico territoriale di Lecce non ha confermato, per l’anno scolastico 2025/2026, l’assegnazione della docente di sostegno che aveva seguito la minore nei due anni precedenti. La richiesta di continuità didattica era stata presentata il 27.5.2025, con il consenso della docente e il parere favorevole del dirigente scolastico, in applicazione dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 66/2017, come modificato dall’art. 8 del d.l. n. 71/2024, conv. in legge n. 106/2024, e del d.m. 26 febbraio 2025, n. 32.
Secondo i ricorrenti, la mancata conferma dipendeva da un mero errore materiale della docente nella compilazione della domanda di nomina, che aveva omesso di spuntare l’opzione relativa al termine delle attività didattiche. Con motivi aggiunti del 6.10.2025 hanno impugnato anche gli atti di definitiva assegnazione alle classi. Con ordinanza n. 505/2025 del 5.11.2025 la Sezione ha sospeso in parte qua gli atti, ordinando l’assegnazione della docente per il sostegno della minore, e l’Amministrazione ha dato esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente, come da avviso dato alle parti in udienza, che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’impugnato provvedimento ha esaurito i propri effetti, riguardando esclusivamente l’anno scolastico 2025/2026, ormai decorso.
A ciò si aggiunge un elemento decisivo. Come dichiarato dalla stessa parte ricorrente e documentato in atti, l’Ufficio scolastico territoriale, con provvedimento del 28.8.2026, ha disposto per il nuovo anno scolastico 2026/2027 la conferma, senza riserva alcuna, della docente nella sede dell’istituto per il sostegno della figlia minore dei ricorrenti. L’utilità perseguita è dunque già conseguita sul piano amministrativo.
Ne deriva che l’interesse della parte attrice a ottenere una pronuncia di merito è venuto meno, nessuna utilità ulteriore potendo discendere da un eventuale annullamento degli atti impugnati. La pronuncia è quindi di improcedibilità ex artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.
Sul regime delle spese il Collegio non segue la regola dell’integrale compensazione. Le spese seguono la soccombenza e, alla luce del principio della soccombenza virtuale, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, in considerazione degli argomenti e dei rilievi già evidenziati con la citata ordinanza n. 505/2025. È invece equo disporne la compensazione rispetto alla posizione della controinteressata. L’Amministrazione è pertanto condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 2.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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