Obbligo di demolizione e bonifica: il giudicato copre l’imputazione alla proprietaria (Cons. Stato n. 4555 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’ordinanza sindacale che impone la messa in sicurezza degli immobili pericolanti copre tanto l’obbligo di demolizione dei fabbricati quanto la sua imputazione alla proprietaria dell’area, restando estranea a tale obbligo la società responsabile della contaminazione. I provvedimenti ministeriali che si limitano a imporre le attività propedeutiche alla bonifica e l’avvio delle procedure di demolizione non sono illegittimi per il fatto di non disporre la demolizione materiale, che discende dall’ordinanza comunale. È pertanto errata la declaratoria di nullità della nota di intimazione fondata sul preteso contrasto con il giudicato cautelare, quando l’obbligo di demolizione non trova la propria fonte negli atti ministeriali.
Il Fatto
La vicenda riguarda la bonifica di un’area adiacente a un sito di interesse nazionale, di proprietà di una società controinteressata, nella quale la società appellante, responsabile della contaminazione, deve eseguire le operazioni di messa in sicurezza. La proprietaria ha impugnato davanti al TAR Abruzzo le diffide del Ministero dell’ambiente che imponevano la demolizione dei fabbricati ai fini della successiva bonifica, la nota di riscontro sulla gestione dei materiali e la successiva intimazione alla trasmissione di un cronoprogramma.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando le diffide e dichiarando la nullità della nota di intimazione per contrasto con il giudicato cautelare. Contro questa decisione ha proposto appello la società responsabile della contaminazione, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto l’ambito oggettivo del giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado e sulla pronuncia d’appello che l’ha confermata. Da tali decisioni emerge che l’integrale demolizione degli edifici in rovina e la rimozione dei residui edilizi sono necessarie per la messa in sicurezza del sito e funzionali alla caratterizzazione e alla bonifica, con la conseguenza che il motivo della demolizione va imputato alla pericolosità delle strutture.
Su questa base il Consiglio di Stato ritiene coperti dal giudicato sia l’obbligo di procedere alla demolizione dei fabbricati sia la sua imputazione alla proprietaria dell’area, non alla società responsabile dell’inquinamento. La legittimità dell’intervento ministeriale è stata del resto riconosciuta con riferimento alle procedure finalizzate alla rimozione dei rifiuti da demolizione, secondo la competenza attribuita dall’art. 244 cod. ambiente.
La Corte chiarisce poi che l’obbligo di demolizione in capo alla proprietaria non discende dai provvedimenti ministeriali, ma dall’ordinanza sindacale. Il verbale della conferenza di servizi richiedeva soltanto l’avvio delle procedure finalizzate all’abbattimento degli edifici, con il coinvolgimento del Comune e della Soprintendenza, e la rimozione dei rifiuti indicati dall’ARTA per il tramite di specifica ordinanza sindacale ex art. 192 cod. ambiente. La legittimità dell’atto ministeriale resta quindi circoscritta all’obbligo di rimozione dei rifiuti e all’avvio delle procedure di demolizione, non alla demolizione materiale, rispetto alla quale il Ministero non avrebbe neppure competenza.
Ne segue che i provvedimenti impugnati in primo grado non sono illegittimi: nella loro parte dispositiva essi intimano alla società di porre in essere le attività propedeutiche alla bonifica e di dare esecuzione a quanto previsto nella conferenza di servizi, aggiungendo solo l’obbligo di inviare un cronoprogramma. Il procedimento è stato avviato e si è poi di fatto trasferito in sede giurisdizionale con la nomina dei commissari ad acta.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado è respinto. Le spese sono compensate in ragione della situazione di oggettiva incertezza, riconducibile alle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” richiamate dalla Corte cost. n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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