Rifiuto di switching del distributore illegittimo e sanzione ARERA confermata (TAR Lombardia n. 3128 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio di distribuzione del gas naturale l’impresa di distribuzione non è legittimata a rifiutare l’accesso alla rete per il solo fatto che il venditore entrante non produca la documentazione attestante la volontà del cliente finale di recedere dal rapporto con il venditore uscente. Ai sensi dell’art. 14 della deliberazione n. 138/04, come modificato dalla deliberazione n. 108/06, il margine di verifica del distributore è circoscritto alla completezza e alla coerenza della richiesta e all’eventuale segnalazione di errori materiali, restando estranei al suo ruolo l’accertamento della validità del recesso e le vicende contrattuali tra venditore e cliente finale. Le uniche cause di rifiuto restano quelle tassative dell’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 164/2000. Il termine per la contestazione della violazione decorre dal momento in cui l’Autorità acquisisce la piena conoscenza della condotta illecita, non dalle interlocuzioni nelle quali l’impresa si limiti a chiedere chiarimenti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale in forza di concessioni comunali, sul territorio avellinese. Tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 riceveva segnalazioni di clienti finali che lamentavano l’attivazione di forniture non richieste. Per questo motivo negava le richieste di accesso presentate da alcuni venditori, tra cui la controinteressata, quando riteneva che mancasse un contratto sottoscritto con il cliente finale, e chiedeva documentazione integrativa sospendendo la procedura di switching.
L’Autorità, con due note del 2009, aveva già chiarito che il distributore non è tenuto né legittimato a verificare la documentazione sul recesso. La società replicava chiedendo conferma della propria impostazione. Solo con una nota del 6 aprile 2011 rappresentava di aver negato l’accesso in 5.742 casi. L’Autorità avviava quindi il procedimento sanzionatorio e, con la deliberazione impugnata, irrogava una sanzione di euro 91.600. La società proponeva ricorso straordinario, poi trasposto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo riguarda il termine di contestazione. La ricorrente sosteneva che l’Autorità conoscesse la violazione già dal 2010. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 45, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 93/2011, che fissa in 180 giorni il termine per la notifica degli estremi della violazione, e il regolamento attuativo di cui alla deliberazione n. 243/2012/E/com. Le note del 2010 costituivano mere richieste di chiarimenti e solleciti, non dichiarazioni confessorie. Solo con la nota del 6 aprile 2011 la società ha ammesso di aver negato lo switching in 5.742 casi: da quella data decorre il termine, spirato il quale la contestazione risulta tempestiva.
Il secondo motivo attiene al merito della condotta. Il Collegio richiama l’art. 24 del d.lgs. n. 164/2000, che consente il rifiuto solo nelle ipotesi tassative di carenza di capacità, incompatibilità con gli obblighi di servizio pubblico o gravi difficoltà economiche. L’art. 14, comma 4, della deliberazione n. 138/04 impone al distributore di verificare soltanto il possesso dei dati identificativi e del codice fiscale o partita IVA del cliente finale, segnalando eventuali errori materiali o incompletezza. Nessuna previsione regolatoria gli attribuisce il potere di sindacare la validità del recesso o l’esistenza del contratto tra cliente e venditore.
La società si era quindi arrogata valutazioni riservate alla giurisdizione civile, per le controversie contrattuali, e all’Autorità, per l’accertamento delle violazioni regolatorie. Non giova il richiamo alla deliberazione 368/2015/E/eel: la verifica ispettiva, lungi dal contraddire l’azione sanzionatoria, ha fornito il corredo istruttorio per completarla. Irrilevante è anche la circostanza che la controinteressata abbia reiterato solo parte delle richieste negate.
Il terzo motivo concerne la riduzione della sanzione per buona fede e legittimo affidamento. Il Collegio esclude che ricorra uno stato di buona fede non colposa: l’Autorità aveva chiarito l’esatta portata dell’art. 14 già nel 2009 e aveva sanzionato altri operatori per analoghe violazioni. Le conseguenze dannose, inoltre, non sono elemento costitutivo dell’illecito, trattandosi di illecito di mera condotta. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese verso l’Autorità e compensazione nei confronti della controinteressata.
Nota della Redazione
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