Improcedibilità per avvenuta esecuzione dello sgombero e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 10521 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il ricorso avverso l’ordinanza di sgombero di un’area pubblica e gli atti di approvazione del progetto di riqualificazione quando l’intervento pubblico sia stato integralmente realizzato e la demolizione sia già avvenuta, non potendo l’eventuale annullamento ripristinare la situazione preesistente né attribuire al ricorrente un bene della vita attuale. Nei procedimenti di rilascio e sgombero di beni appartenenti al patrimonio indisponibile non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di provvedimenti di autotutela esecutiva. L’ordinanza di sgombero costituisce atto di gestione, legittimamente adottato dal dirigente ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, non spettando agli organi politici l’attività gestionale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto agli eredi del de cuius di liberare un chiosco e l’area di sedime insistente in un giardino comunale, funzionale all’esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale. Erano altresì impugnati gli atti di approvazione del progetto, di fattibilità ed esecutivo. Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’incompetenza del dirigente, l’erronea individuazione del destinatario in ragione di un asserito diritto personale di godimento riconosciuto dal giudice ordinario, e l’irragionevolezza del termine concesso per lo sgombero. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stati realizzati i lavori di riqualificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata e dirimente l’eccezione di improcedibilità. Gli interventi pubblici risultavano integralmente realizzati e completati da tempo, a seguito della demolizione del chiosco e del ripristino dell’area. Pertanto, l’eventuale annullamento dell’ordinanza di sgombero, avente funzione meramente strumentale all’esecuzione dei lavori, non potrebbe ripristinare la situazione preesistente. Inoltre, nessuna domanda risarcitoria specifica era stata proposta, essendosi il ricorrente limitato a riservarsi di agire in separata sede, senza allegare il danno-conseguenza.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto alla violazione delle garanzie partecipative, la giurisprudenza ha chiarito che nei procedimenti di rilascio e sgombero non è richiesta la comunicazione di avvio, trattandosi di autotutela esecutiva per rientrare in possesso di un bene del patrimonio indisponibile. In relazione alla dedotta incompetenza, la Corte ha richiamato il principio di distinzione tra atti di gestione e atti di indirizzo, che fonda la legittimità dell’adozione dell’atto da parte del dirigente.

Quanto al valore della sentenza del giudice ordinario, il Collegio ha precisato che essa non ha svolto alcun accertamento con autorità di giudicato sul rapporto concessorio, avendo unicamente statuito sull’estinzione della procedura esecutiva, rilevando l’assenza di una convenzione stipulata. La delibera di Giunta aveva espresso solo un parere favorevole, approvando uno schema di convenzione mai sottoscritto. Infine, il termine di cinque giorni concesso per lo sgombero non è stato ritenuto irragionevole, non avendo il ricorrente eseguito lo sgombero neppure dopo il rigetto della domanda cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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