Compensazione prezzi materiali da costruzione e assenza di provvedimento espresso (Cons. Stato n. 290 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La compensazione per variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione superiori al 10 per cento, prevista dall’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006, non attribuisce all’appaltatore un diritto soggettivo perfetto alla liquidazione automatica. La locuzione “si fa luogo a compensazioni” rinvia a un procedimento attivato su istanza di parte, nel quale la stazione appaltante valuta i presupposti oggettivi, il limite delle risorse finanziarie e la correlazione con le quantità effettivamente impiegate. La posizione dell’appaltatore è quindi di interesse legittimo quanto all’an, salvo che il riconoscimento del compenso faccia sorgere una situazione di diritto soggettivo sul quantum. In caso di inerzia, l’appaltatore deve impugnare il silenzio-inadempimento e non può domandare al giudice amministrativo l’accertamento diretto del credito, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere.
Il Fatto
Nel 2003, a seguito di licitazione privata, una società risultava affidataria dei lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di finanza in località Ponte Galeria – Fiumicino. Seguiva la stipula del contratto nel luglio 2005 e, nel corso dell’esecuzione, negli anni 2011-2014 si verificavano aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, registrati dai decreti ministeriali con variazioni superiori alla soglia del 10 per cento.
L’impresa presentava annualmente istanze di compensazione ai sensi dell’art. 133, commi 6-bis e 7, del d.lgs. n. 163/2006, per un importo complessivo di oltre 631.000 euro, senza ottenere alcun provvedimento di accertamento o liquidazione. Nel 2015 il Comitato Tecnico Amministrativo deliberava di recedere dal contratto e di non approvare la terza variante progettuale, anche per difetto di risorse. Dichiarato poi il fallimento dell’impresa e intervenuta l’assuntrice del concordato fallimentare, la curatela agiva davanti al TAR Lazio per l’accertamento del credito e la condanna al pagamento. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, in assenza del provvedimento applicativo dell’adeguamento prezzi; da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nucleo della controversia: se la compensazione per rincaro materiali costituisca un diritto soggettivo azionabile in via diretta, ovvero richieda un provvedimento amministrativo impugnabile. L’appellante sosteneva che la stazione appaltante fosse tenuta a una mera operazione aritmetico-contabile, con conseguente proponibilità dell’azione di accertamento e condanna in sede di giurisdizione esclusiva.
La Corte ritiene la tesi infondata. L’art. 133, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006 non individua un automatismo: il comma 6-bis, introdotto dal d.l. n. 70 del 2011, impone all’appaltatore di presentare istanza entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale, confermando che il procedimento si attiva solo su domanda di parte. Il comma 7 condiziona la compensazione al limite delle risorse finanziarie individuate nel quadro economico, imponendo una valutazione di compatibilità finanziaria. Anche il quantum richiede verifiche sulla correlazione con le quantità effettivamente impiegate e con la contabilità.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, in particolare della sentenza n. 7756 del 2022 e delle decisioni in essa richiamate (Cons. Stato n. 5375 del 2015, n. 4207 del 2014, n. 465 del 2013, n. 4444 del 2012, n. 6275 del 2014, n. 1069 del 2024), la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo quanto all’an, in presenza di una facoltà discrezionale che implica il bilanciamento tra interesse dell’appaltatore e interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto. Il riconoscimento del compenso fa sorgere una situazione di diritto soggettivo solo sul quantum, una volta intervenuto il provvedimento.
Quanto al voto del CTA del maggio 2015, la Corte conferma la lettura del primo giudice: si tratta di un atto interno di natura istruttoria e consultiva, confluito in un esito demolitorio, e non del provvedimento conclusivo del procedimento di compensazione. L’inerzia dell’amministrazione andava quindi impugnata con l’azione avverso il silenzio-inadempimento, onere processuale cui l’appellante non ha ottemperato.
Respinto il primo motivo, il secondo è rigettato per difetto dei presupposti dell’art. 105 c.p.a.; il terzo e il quarto restano assorbiti, non avendo l’appellante interesse a una pronuncia su domande divenute ininfluenti dopo la dichiarazione di inammissibilità. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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