Prova di resistenza e discrezionalità tecnica nelle gare OEPV (TAR Calabria n. 259 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quando la lex specialis rimette l’attribuzione del punteggio a scelte discrezionali della Commissione, la prova di resistenza si considera superata se le risultanze di gara non consentono di escludere che l’offerta del ricorrente, rivalutata senza i vizi dedotti, potesse divenire aggiudicataria. Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando i criteri e i sub-criteri siano predeterminati in modo chiaro e analitico. Le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, censurabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza sindacato sostitutivo. La competenza dei commissari si apprezza nel suo complesso e rispetto ad aree tematiche omogenee. L’inesatta compilazione del DGUE legittima il soccorso istruttorio, in applicazione del favor partecipationis e dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
Un’Università indice una procedura aperta sopra soglia per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore, avente ad oggetto il servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36/2023. Partecipano due società. Alla ricorrente viene attribuito un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento ed è esclusa; la gara è aggiudicata all’altra concorrente, che ottiene il punteggio massimo.
La società esclusa impugna l’esclusione, l’aggiudicazione e gli atti presupposti, dolendosi della valutazione della propria offerta, della composizione della Commissione e dell’attivazione del soccorso istruttorio in favore dell’aggiudicataria. Propone inoltre domanda di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, poi integrata in via documentale, e due successivi ricorsi per motivi aggiunti con cui contesta i punteggi attribuiti alla concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitempo l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza. La regola è che la prova assume consistenza diversa a seconda che i criteri demandino un mero riscontro di caratteristiche, ovvero l’applicazione di formule matematiche, ovvero ancora l’attribuzione di un punteggio prefissato solo nel minimo o nel massimo, da assegnarsi discrezionalmente. In quest’ultimo caso è sufficiente l’astratta possibilità che l’offerta divenga aggiudicataria. Poiché i criteri della specie implicano aspetti tecnico-qualitativi rimessi alla Commissione, l’eccezione è respinta (richiamate Cons. Stato sez. III n. 6299 del 2018 e n. 921 del 2016).
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il punteggio numerico è motivazione adeguata quando criteri e sub-criteri sono individuati in modo analitico, sì da delimitare il giudizio tra minimo e massimo e da rendere ricostruibile il percorso logico (Cons. Stato sez. V n. 5308 del 2019). Le valutazioni tecniche sono sindacabili solo per manifesta illogicità o travisamento (Cons. Stato sez. V n. 4019 del 2023; n. 173 del 2019; sez. III n. 3694 del 2020). La ricorrente si è limitata a contrapporre la propria opinione a quella della Commissione, senza superare le criticità illustrate dall’Amministrazione.
Accertata la legittimità dell’esclusione, il Collegio riconosce la permanenza dell’interesse strumentale alla riedizione della gara: poiché la procedura si è svolta di fatto con la sola aggiudicataria, l’eventuale illegittimità dell’aggiudicazione imporrebbe una nuova gara, nella quale la ricorrente avrebbe una chance di aggiudicazione (richiamate CGUE C-131/16, C-333/18 e Cass. Sez. Un. ord. n. 31226 del 2017).
Nel merito, il secondo motivo è infondato: la competenza della Commissione si valuta nel suo complesso e rispetto ad aree tematiche omogenee, non alle singole attività dell’appalto (Cons. Stato sez. V n. 4855 del 2020; n. 1898 del 2023; n. 6135 del 2019), dovendosi intendere l’esperienza richiesta dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 in modo sistematico. Il terzo motivo e i primi motivi aggiunti sono parimenti infondati: l’inesatta compilazione del DGUE legittima il soccorso istruttorio (Cons. Stato sez. V n. 1039 del 2022; n. 6066 del 2019), in coerenza con l’art. 56, comma 3, della direttiva 2014/24/UE e con il favor partecipationis.
Infine, anche i secondi motivi aggiunti sono infondati: le censure ai punteggi dell’aggiudicataria non evidenziano illogicità o travisamento e sono state puntualmente confutate dall’Amministrazione. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese in favore di ciascuna delle controparti costituite.
Nota della Redazione
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