Soccorso istruttorio per chiarimenti e favor partecipationis nelle gare pubbliche (TAR Sardegna n. 282 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure di gara, l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante il potere-dovere di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, ogni qualvolta emergano aspetti obiettivamente incerti e suscettibili di chiarimento, senza che ciò comporti un’integrazione dell’offerta in violazione della par condicio competitorum. L’esclusione dell’offerente per difformità dai requisiti minimi della lex specialis è legittima solo ove la disciplina di gara qualifichi con assoluta certezza la prestazione come caratteristica minima ed essenziale. In presenza di un margine di ambiguità sull’effettiva portata delle clausole, prevale il principio del favor partecipationis, imponendosi l’interpretazione più rispettosa dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale e della tassatività delle cause di esclusione.
Il Fatto
La Centrale regionale di committenza della Regione Sardegna ha indetto una procedura aperta, suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento di servizi integrati di gestione delle apparecchiature elettromedicali. Il costituendo R.T.I. tra la società mandataria e la società mandante partecipava alla gara, ma veniva escluso da tutti i lotti, poiché la stazione appaltante rilevava una difformità tra l’offerta tecnica e il Capitolato speciale d’appalto. Quest’ultimo, al paragrafo 6.3.1, prescriveva la trasmissione del programma di manutenzione preventiva con un anticipo di almeno 30 giorni solari rispetto all’anno di pertinenza, mentre le relazioni descrittive del R.T.I. indicavano un preavviso di 20 giorni. Il R.T.I. impugnava l’esclusione dinanzi al TAR Sardegna, deducendo l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’erronea interpretazione della propria offerta come difforme dai requisiti minimi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo con cui si denunciava l’illegittimità dell’immediata esclusione, in luogo del ricorso al soccorso istruttorio per chiarimenti. Ha richiamato l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente alla stazione appaltante di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta, al fine di superare eventuali ambiguità e acquisire l’effettiva volontà dell’operatore economico. Ha precisato che tale potere è doveroso quando l’offerta evidenzi aspetti non univocamente difformi, ma obiettivamente incerti e suscettibili di chiarimento, come nel caso di specie, in cui la previsione del preavviso di 20 giorni era inserita in una colonna intitolata “Migliorie dell’offerta” e qualificata come proposta migliorativa dalla legenda delle relazioni tecniche.
La Corte ha osservato che la scelta di escludere immediatamente il concorrente prescindeva da una verifica sulla natura effettivamente minima del requisito del preavviso di 30 giorni. Il Capitolato, infatti, non conteneva una clausola espressa che qualificasse il termine come elemento essenziale dell’offerta, la cui violazione determinasse una difformità “fatale”. Al contrario, la previsione riguardava la riproposizione del piano manutentivo negli anni successivi al primo, ossia una fase successiva all’avvio del rapporto contrattuale.
Il Tribunale ha infine richiamato il consolidato principio, secondo cui l’esclusione per difformità dai requisiti minimi opera solo quando la lex specialis qualifichi con certezza una prestazione come caratteristica minima o essenziale. In presenza di un margine di ambiguità, come nella specie, deve prevalere l’interpretazione della disciplina di gara maggiormente rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui disponevano l’esclusione del R.T.I. e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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