Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1290 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, allegata dalla parte ricorrente e non contestata, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando precluso al giudice ogni esame del merito. Non ricorrono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando la parte non alleghi e dimostri di aver conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, una casa di cura privata accreditata, ha impugnato davanti al TAR Lombardia la D.G.R. n. XI/1046 del 2018 della Regione Lombardia e i successivi atti applicativi adottati dall’ATS competente, tra cui il contratto integrativo per il primo quadrimestre 2019 e il piano attuativo per il governo dei tempi di attesa. Con i motivi aggiunti ha chiesto, tra l’altro, l’accertamento della nullità o annullabilità del contratto sottoscritto con riserva, nelle parti in cui recepisce le disposizioni regionali contestate.
Nel corso del giudizio la Regione si è costituita, mentre le aziende sanitarie evocate non hanno resistito. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere su un motivo e la carenza di interesse sugli altri, anche in ragione di un provvedimento regionale correttivo e di un orientamento del medesimo TAR non contestato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. La dichiarazione della parte evidenzia un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito sull’intera controversia, condizione che integra il presupposto della declaratoria di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale distingue nettamente la carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere. Quest’ultima presuppone che la parte abbia effettivamente ottenuto, anche solo in parte, il bene della vita richiesto, così da rendere possibile una ricostruzione ipotetica della fondatezza delle originarie prospettazioni. Nel caso concreto la ricorrente non ha allegato né dimostrato tale conseguimento, sicché non ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione.
La soluzione processuale non è neutra sul piano delle spese. Il Collegio ritiene che l’evoluzione della vicenda contenziosa, segnata dall’adozione di atti regionali successivi e dalla sopravvenuta perdita di interesse, giustifichi la compensazione integrale dei costi del giudizio tra le parti.
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vengono pertanto dichiarati improcedibili, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La sentenza definisce il giudizio senza alcun esame nel merito dei motivi di illegittimità dedotti avverso gli atti regionali e il contratto.
Nota della Redazione
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