Opere non precarie prefabbricato e locale in muratura richiedono titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 135 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia il requisito della precarietà dell’opera non si collega al carattere di temporaneità soggettivamente attribuito dal costruttore, ma va individuato in relazione alla destinazione oggettiva e intrinseca del manufatto. Se questo è destinato, per sua natura, ad abitazione o a soddisfare esigenze durevoli, la precarietà è esclusa anche quando l’opera sia agevolmente rimovibile. Ne deriva che la casa prefabbricata e il piccolo vano in muratura, a prescindere dal sistema di ancoraggio al suolo e dai materiali impiegati, costituiscono vere e proprie costruzioni e richiedono il titolo edilizio. L’alterazione del territorio che ne deriva non può essere considerata precaria o irrilevante, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione è legittima.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno nel Comune di Valderice, avevano posizionato una casa prefabbricata ad uso non residenziale e realizzato un piccolo vano in muratura di circa 4 mq, destinato a servizio igienico. Il Comune aveva ingiunto la demolizione di entrambi i manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi.
Il TAR Sicilia aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 172/2022. I proprietari hanno proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 37/1985, lamentando in particolare che il piccolo locale non fosse stato considerato opera connessa all’attività agricola. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i manufatti del tipo descritto, seppure non ancorati al suolo, richiedono comunque il titolo edilizio. Il percorso argomentativo muove dal principio enunciato da Cons. Stato, sez. V, n. 317 del 1990: la concessione edilizia è sempre necessaria perché le case prefabbricate, a prescindere dal sistema di ancoraggio, vanno considerate vere e proprie costruzioni, in ragione dell’alterazione dello stato dei luoghi e della destinazione tipica a soddisfare esigenze durevoli.
La decisione valorizza anche l’apporto del giudice penale. Secondo Cass. pen., sez. III, n. 10504 del 2015 e il richiamato orientamento di legittimità, il requisito della precarietà non può essere collegato alla stabilità temporanea soggettivamente attribuita all’opera; un prefabbricato che abbia la parvenza della mobilità costituisce comunque una vera e propria costruzione.
Il Collegio richiama poi la propria precedente pronuncia (C.G.A., Sez. riun., n. 338/2013) e Cons. Stato, sez. VI, n. 986 del 2011: la valutazione sulla precarietà deve tener conto non solo delle caratteristiche strutturali, ma anche della natura durevole delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare, desumibili dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001. L’alterazione del territorio non è dunque precaria né irrilevante.
Quanto al secondo motivo, la tesi dell’accessorietà delle opere consistenti in mura perimetrali e tettoia è destituita di fondamento: si tratta di innovazioni edilizie accessorie a una costruzione di per sé non legittima. L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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