Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità senza cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1284 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti integra il presupposto della declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere presuppone che il ricorrente alleghi e dimostri di avere ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In assenza di tale dimostrazione, la sola sopravvenienza di atti o la sopravvenuta inefficacia delle disposizioni impugnate non giustificano la pronuncia di cessazione. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018 e gli atti applicativi adottati dall’ATS territoriale, comprendenti le delibere di approvazione dei contratti integrativi per il 2019 e i contratti medesimi sottoscritti con riserva. Con tre distinti atti di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione, chiedendo anche l’accertamento della annullabilità per vizio del consenso, della nullità o dell’inefficacia dei contratti nelle parti applicative delle disposizioni regionali contestate. In particolare, oggetto di censura erano i criteri di determinazione del budget per le prestazioni ambulatoriali e di ricovero, gli obblighi in materia di tempi di attesa e la rideterminazione del tetto per le prestazioni di bassa complessità erogate a pazienti residenti fuori regione.

In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando il sopravvenuto difetto di interesse su alcuni motivi per cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse sui restanti, che ha dichiarato rinunziati. La Regione si è costituita; l’ATS e l’ASST evocate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e ne esamina le conseguenze processuali. La questione centrale attiene alla distinzione tra improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, due esiti processuali che la ricorrente aveva prospettato in modo non del tutto coincidente.

Quanto alla prima, il Tribunale ritiene che dalla dichiarazione della ricorrente emerga chiaramente il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che il Collegio applica al ricorso introduttivo e a tutti i motivi aggiunti.

Il Collegio esclude invece che ricorrano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque il presupposto logico per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che sola giustificherebbe una pronuncia di cessazione.

Sul piano delle spese, l’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione. Il dispositivo dichiara improcedibili il ricorso e i tre atti di motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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