Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1526 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria relativo all’immobile colpito da ordinanza di demolizione e rimessa in pristino determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso il provvedimento ripristinatorio. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità del gravame, non residuando alcuna ulteriore ragione per una pronuncia nel merito. La declaratoria consegue alla segnalazione della parte ricorrente e all’esito satisfattivo della pretesa sostanziale. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dal complessivo andamento della controversia e dalla sua risalenza nel tempo.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fabbricato commerciale con area pertinenziale in un Comune della provincia milanese. Il P.G.T. del 2013 imponeva il convenzionamento per gli interventi comportanti cambio di destinazione d’uso o aumento volumetrico sugli immobili ricadenti in area produttiva consolidata soggetta a convenzione.

Dopo una serie di pratiche edilizie inibite dall’ente e una proposta di piano attuativo rimasta priva di riscontro, la società realizzava lavori interni all’edificio da adibire a ristorante. Il Comune adottava quindi l’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino n. 80/2019 del 2 luglio 2019, impugnata con ricorso notificato il 30 settembre 2019, unitamente agli atti presupposti e, occorrendo, alle previsioni del Piano delle Regole, con domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente.

La Motivazione della Corte

In via cautelare il Collegio accoglieva la domanda di sospensione con l’ordinanza n. 1444/2019 e fissava l’udienza di merito; una successiva ordinanza n. 2215/2021 disponeva il rinvio su istanza congiunta delle parti. Nel corso del giudizio il Comune rilasciava in favore della ricorrente il permesso di costruire in sanatoria prot. n. 25149/2023 del 15 settembre 2023.

Preso atto di tale esito, la difesa della ricorrente depositava istanza dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedendo la compensazione delle spese. Anche il Comune riconosceva l’improcedibilità del ricorso, insistendo però per la condanna alle spese.

Il Tribunale rileva che il rilascio del titolo in sanatoria ha soddisfatto la pretesa sostanziale della parte, esaurendo l’interesse a una pronuncia di merito sull’atto impugnato. Non residua quindi alcuna ulteriore ragione per una decisione nel merito: il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio richiama le deduzioni contenute nella memoria depositata il 16 aprile 2024 e valorizza le numerose istanze di rinvio formulate congiuntamente, indice del carattere non contenzioso ormai assunto dalla vicenda.

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della controversia e alla sua risalenza, non ravvisando i presupposti per una condanna della parte pubblica. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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