Sanatoria edilizia dell’aggiudicatario esecutivo solo per l’immobile trasferito (TAR Abruzzo n. 249 del 18.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia prevista dall’art. 46, commi 1 e 5, d.P.R. n. 380/2001 in favore dell’aggiudicatario di una procedura esecutiva immobiliare ha carattere eccezionale e riguarda esclusivamente l’edificio trasferito con il decreto di cui all’art. 586 cod. proc. civ., non un manufatto diverso per superficie e destinazione. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria fondato su più autonome ragioni resta efficace nelle parti non impugnate: il ricorrente che ne contesti una sola è inammissibile per carenza di interesse, essendo consolidati gli effetti sfavorevoli delle altre. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., la domanda di condanna al rilascio del titolo o all’autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività, ove il privato non abbia previamente presentato la relativa istanza.
Il Fatto
Con decreto del Giudice dell’esecuzione del Tribunale civile dell’Aquila, il ricorrente ha acquistato la piena proprietà di un terreno e dell’edificio insistente, di superficie pari a mq. 61, censito al Catasto Fabbricati e sottoposto a vincolo paesaggistico. Nel gennaio 2017 ha chiesto al Comune il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 40 legge n. 47/1985, per un fabbricato ad uso residenziale realizzato dall’esecutato in assenza di titolo edilizio.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni del ricorrente, il Comune ha negato la sanatoria con provvedimento n. 1002 del 20 aprile 2018. Il diniego si fonda su tre ragioni: il manufatto non è ricompreso tra gli immobili trasferiti con il decreto di trasferimento; è stato realizzato dopo il 31 marzo 2003; ricade in area vincolata ai sensi degli artt. 142 e 146 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendo in via subordinata la condanna del Comune al rilascio del titolo o all’autorizzazione all’esercizio temporaneo dell’attività produttiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la domanda principale di annullamento, incentrata sulla pretesa erroneità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente aveva invocato l’art. 17, commi 1 e 5, legge n. 47/1985, ma la norma è stata abrogata dall’art. 136 d.P.R. n. 380/2001 e sostituita dall’art. 46, commi 1 e 5, del medesimo testo, che consente all’aggiudicatario di presentare la domanda di sanatoria entro centoventi giorni dalla notificazione del decreto di trasferimento, purché l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire.
Il Tribunale sottolinea la natura eccezionale della disposizione. Da essa discende che la domanda di sanatoria concerne esclusivamente l’edificio trasferito all’acquirente in forza del decreto esecutivo, e non un edificio diverso. Il raffronto tra i dati catastali è decisivo: l’immobile trasferito è un magazzino censito in categoria C/2, di mq. 61, mentre quello per cui si chiede la sanatoria è un fabbricato residenziale non censito, di mq. 130.
La circostanza che il manufatto sia stato realizzato prima del decreto di trasferimento non muta l’esito. Il Comune ha correttamente rigettato la domanda riferita a un edificio diverso per superficie e destinazione da quello oggetto di trasferimento.
Il Collegio rileva poi un profilo processuale autonomo. Il diniego è plurimotivato: oltre alla ragione dirimente, il Comune ha esposto la costruzione successiva al 31 marzo 2003 e la collocazione in area vincolata. Il ricorrente non ha contestato con specifici motivi queste ulteriori ragioni. Essendosi consolidati gli effetti sfavorevoli delle motivazioni non censurate, la domanda di annullamento proposta per contestarne una sola è inammissibile per carenza di interesse.
Quanto alla domanda subordinata, il Collegio la dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati: il ricorrente non ha presentato la domanda di sanatoria prevista dalla deliberazione consiliare richiamata. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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