Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 2786 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi, intervenuta nelle more del giudizio, e la conseguente dichiarazione di carenza di interesse al ricorso resa dalla parte determinano l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La decisione in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone che la pretesa sostanziale azionata sia stata satisfattivamente realizzata o che sia comunque venuto meno l’interesse alla decisione sul merito. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure quando il venir meno dell’interesse è dichiarato dalla stessa parte ricorrente e risulti coerente con i fatti di causa.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di aree nel Comune di -OMISSIS- nelle quali svolge attività di demolizione, riparazione e recupero di automezzi, oltre al commercio di rottami ferrosi e pezzi di ricambio. A fronte di smottamenti e cedimenti del terreno, la società effettuava lavori di ripulitura e livellamento della superficie, con introduzione di frantumato riciclato e posa di uno strato di ghiaia mista a sabbia.

L’Amministrazione contestava la modifica della destinazione d’uso dell’area da agricola a parcheggio e, dopo l’emissione di un decreto penale di condanna per la contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 in relazione all’art. 31, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, adottava l’ordinanza di restituzione in pristino con sgombero dei materiali inerti. La ricorrente impugnava il provvedimento, ma nelle more del giudizio provvedeva al ripristino dello stato dei luoghi e depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’avvenuta rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con rimozione del materiale ivi presente, e della dichiarazione in atti di parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Su tali presupposti ritiene di dover emettere sentenza dichiarativa di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

La vicenda processuale si era già misurata con la fase cautelare: con ordinanza n. 182 del 2021 il Tribunale aveva respinto la domanda di sospensione, ritenendo il ricorso privo di profili di fondatezza al sommario esame e offrendo un’interpretazione del provvedimento comunale conforme al contenuto tipico dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, invocato quale norma attributiva del potere. In quella sede si era precisato che l’ordine rivolto al proprietario consisteva nello sgombero dell’area dai materiali inerti e, solo per il caso di smaltimento qualificato come rifiuto, nell’onere di fornire la prova dell’intervenuto smaltimento.

La decisione sul merito delle censure, articolate sulla violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 3 legge n. 241/1990 e degli artt. 183, 184-bis e 185 d.lgs. n. 152/2006, non si rende necessaria. Il venir meno dell’interesse, dichiarato dalla parte e coerente con l’esecuzione dell’ordine di ripristino, assorbe ogni ulteriore valutazione.

La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Il Tribunale dichiara pertanto improcedibile il ricorso e ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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