Condono edilizio e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 2791 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione del provvedimento che definisce una pratica di condono edilizio, la sopravvenuta integrale esecuzione dei pagamenti richiesti dall’Amministrazione, ad opera del nuovo proprietario del fabbricato e a completamento della stessa pratica, fa venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., non residuando alcun vantaggio concretamente conseguibile dall’accoglimento dell’impugnazione. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato in data 10 dicembre 2004 istanza di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003 per un immobile sito nel territorio comunale, versando i relativi oneri. L’Amministrazione rimaneva inerte per anni e solo il 10 febbraio 2015 richiedeva un’integrazione documentale, riscontrata nel 2019. Dopo il parere positivo della Soprintendenza del 25 settembre 2020, il Comune adottava il provvedimento di rilascio del condono, chiedendo però l’integrazione degli oneri di urbanizzazione e un’indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate in zona vincolata, quantificata applicando una modifica normativa del 2018 a una fattispecie che il ricorrente assumeva perfezionatasi nel 2012.
Il ricorrente impugnava il provvedimento nella parte relativa all’indennità, deducendo violazione dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, eccesso di potere e inerzia dell’Amministrazione, chiedendo altresì il risarcimento del danno da ritardo. Il Comune si costituiva eccependo l’improcedibilità per la procura apposta su foglio separato e la carenza di interesse, non essendo il ricorrente più proprietario dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto, in via preliminare, del deposito avvenuto in data 11 ottobre 2024 della quietanza attestante i pagamenti delle sanzioni oggetto di contestazione, eseguiti dalla nuova proprietaria del fabbricato a completamento della pratica di condono. Su questa base il Tribunale ritiene di dover emettere sentenza dichiarativa di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
La decisione non affronta nel merito le censure relative alla quantificazione dell’indennità risarcitoria e alla corretta applicazione ratione temporis dell’art. 83 della L.R. n. 12/2005, come modificato dall’art. 27, comma 1, della L.R. n. 17/2018. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale, realizzato attraverso il pagamento integrale degli importi contestati, assorbe ogni questione e priva il ricorso del suo oggetto.
L’improcedibilità discende dalla carenza di interesse sopravvenuta: l’eventuale annullamento del provvedimento non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio concreto, essendo la pratica di condono ormai definita sul piano economico. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile e compensa le spese, ordinando che la sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Nota della Redazione
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