Ordine di ripristino al proprietario committente e variazioni essenziali al permesso (TAR Lombardia n. 2787 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di ripristino per variazioni essenziali al permesso di costruire va notificato, ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001, tanto al proprietario quanto al responsabile dell’abuso, in forma congiunta e non alternativa: la qualità di committente e la disponibilità del manufatto sono sufficienti, restando irrilevante l’assenza di dolo o colpa e la buona fede. Le difformità che incrementano la superficie lorda di pavimento e alterano la rappresentazione planimetrica della copertura integrano variazione essenziale ex art. 32 d.P.R. n. 380/2001, con conseguente inapplicabilità del regime della SCIA di cui all’art. 22, commi 2 e 2-bis, d.P.R. n. 380/2001. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono atti vincolati e non richiedono né una specifica motivazione sull’interesse pubblico, né la comparazione con l’interesse privato, né la comunicazione di avvio del procedimento; ove pure la si ritenesse dovuta, opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il mero decorso del tempo non radica alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile in Milano, aveva stipulato nel 2015 un contratto di appalto per opere di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, consistenti nella traslazione di superficie lorda di pavimento già esistente al piano quarto fuori terra. I lavori non venivano completati nei termini e tra le parti insorgeva una vertenza civile davanti al Tribunale di Milano. La controinteressata sospendeva unilateralmente i lavori, impedendo alla ricorrente l’accesso alle unità immobiliari, e denunciava presunte violazioni della normativa urbanistico-edilizia.
A seguito degli accertamenti, il Comune di Milano ordinava alla sola ricorrente, e non anche all’esecutrice, il ripristino delle opere secondo il progetto asseverato. La società proprietaria impugnava la nota di conclusione del procedimento, i verbali di sopralluogo e la comunicazione di avvio, deducendo il difetto di legittimazione passiva, l’eccesso di potere e la disparità di trattamento. In corso di causa il Comune sospendeva per un anno l’efficacia dell’ordine, e la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso infondato, pur registrando l’asserzione della ricorrente circa la permanenza dell’interesse «anche sotto il profilo risarcitorio». Sul piano sostanziale, la questione centrale è la legittimazione passiva: secondo la Sezione, destinatari della sanzione demolitoria sono, in forma congiunta, il proprietario e il responsabile dell’abuso. La ricorrente, in qualità di committente e proprietaria, aveva la disponibilità del manufatto anche per piani diversi da quello interessato dalla traslazione di superficie; l’ordine poteva quindi essere legittimamente notificato a chi deteneva l’immobile, a prescindere dal contributo materiale alla realizzazione dell’abuso.
La Sezione esclude che rilevino dolo, colpa o buona fede: trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, la condizione di estraneità soggettiva assume rilievo solo ai fini della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ferma la possibilità di agire in via civilistica contro il terzo responsabile. Sul secondo profilo, il Collegio richiama l’art. 22, comma 2-bis, d.P.R. n. 380/2001: le varianti non essenziali sono realizzabili con SCIA solo se conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e dopo l’acquisizione degli atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici.
Anche a voler ammettere che la ristrutturazione possa riguardare un edificio solo progettato, la relativa assentibilità con SCIA resta confinata ai limiti dei commi 2 e 2-bis dell’art. 22, non potendo le variazioni incidere su parametri urbanistici, volumetrie, destinazione d’uso e categoria edilizia. Nel caso concreto, le difformità accertate — partizioni e impianti con incremento di superficie lorda, diversa rappresentazione planimetrica della copertura, rampa e cassonetto non previsti — integrano variazioni essenziali ex art. 32 d.P.R. n. 380/2001, con applicazione del più rigoroso regime dell’art. 31, comma 2. Il Collegio esclude che l’accertamento di conformità degli artt. 13 legge n. 47/1985 e 36 d.P.R. n. 380/2001 possa sanare violazioni sostanziali, richiedendo la c.d. doppia conformità.
Quanto ai profili procedimentali, l’ordine di demolizione è atto vincolato: non richiede valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con l’interesse privato, e non è preceduto dalla comunicazione di avvio. Ove si aderisse all’orientamento contrario, opererebbe comunque l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il tempo trascorso non genera alcun affidamento, richiamando la Sezione l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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