Permesso di soggiorno e condanne per stupefacenti: bilanciamento con i legami familiari (TAR Emilia-Romagna n. 178 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le condanne riportate per reati in materia di stupefacenti costituiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ipotesi tendenzialmente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, restando irrilevanti la concessione di attenuanti, la sospensione condizionale della pena e le modalità di esecuzione. L’amministrazione non può tuttavia procedere in modo automatico: deve formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale attualizzato e ponderarlo con gli interessi contrapposti, in particolare con la tutela dell’unità familiare presidiata anche dall’art. 8 CEDU. Tale bilanciamento appartiene alla discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irragionevolezza, incongruenza o arbitrarietà, non essendo prevista una giurisdizione estesa al merito. I legami familiari non sono aprioristicamente prevalenti sulle esigenze di sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Forlì-Cesena ha rigettato la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Il diniego si fondava sulla pericolosità sociale desunta da una condanna del 2018, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, da ulteriori precedenti e da una denuncia del 2021 ex art. 73, comma 1, del medesimo d.P.R. Tali circostanze erano state ritenute prevalenti sui pur esistenti legami familiari con soggetti residenti in Italia.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per omesso preavviso di diniego e il difetto di motivazione, lamentando la mancata considerazione dell’inserimento socio-economico e familiare. La domanda cautelare era stata respinta. La Questura si è costituita evidenziando la persistente pericolosità del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui le condanne in materia di stupefacenti sono automaticamente ostative al rilascio del titolo di soggiorno, qualunque sia la pena riportata, non assumendo rilievo le attenuanti, la sospensione condizionale o le modalità esecutive (Cons. Stato sez. III n. 4797 del 2020; Cons. Stato sez. III n. 1673 del 2019). Unica eccezione è data da comprovati legami familiari con soggetti residenti in Italia, che impongono la valutazione comparativa di cui all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.
L’amministrazione deve quindi esprimere un giudizio prognostico di pericolosità e ponderarlo con gli interessi contrapposti, compresa la tutela dell’unità familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo ab externo, non essendo configurabile una giurisdizione estesa al merito ex art. 134 c.p.a..
Nel caso concreto il Questore ha desunto la pericolosità da una condanna recente per spaccio, divenuta irrevocabile solo nel 2019, unita a precedenti di polizia anch’essi recenti, formulando un giudizio che il Collegio reputa diffusamente e non illogicamente motivato. Il bilanciamento con i legami familiari è stato compiuto in modo concreto, circostanziato e attualizzato, lungi da ogni automatismo espulsivo. I legami familiari, pur valutati, sono stati ritenuti recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica, non potendo la formazione di una famiglia divenire uno scudo per la permanenza nel territorio.
Il Collegio esclude che possa assumere rilievo decisivo la Corte cost. n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede la verifica in concreto della pericolosità: se la pronuncia può incidere sulla condanna del 2018, altrettanto non vale per gli ulteriori precedenti, in particolare la denuncia circostanziata del 2021 per spaccio di non lieve entità.
Quanto al primo motivo, il vizio di omesso preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 mantiene carattere formale e l’amministrazione ha provato in giudizio l’invarianza dell’esito procedimentale ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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